Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4500 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28786/2005 proposto da:

S.D., S.U., S.G.,

S.E., S.R., ST.RO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDINI Ornella, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARROZZA GIANCARLO con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MIN FINANZE (OMISSIS), AGEN DEMANIO DIREZIONE GENERALE;

– intimati –

sul ricorso 31798/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE e AGENZIA del DEMANIO elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrenti –

contro

S.D., S.U., S.G.,

S.E., S.R., ST.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1322/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Agraria, emessa il 14/06/2004; depositata il 29/09/2004;

R.G.N. 2586/A/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale viene così ricostruito nella sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 10 agosto 1968 l’Amministrazione finanziaria dello Stato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Gu., Gi., C. e St.Ca., chiedendo il rilascio di terreni di sua proprietà occupati dai convenuti sin dal (OMISSIS), nonchè la condanna degli stessi al pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo successivo al (OMISSIS).

Resistevano gli eredi di St.Gu. nonchè gli altri tre originari convenuti i quali, dedotta la sussistenza di un rapporto di affitto agrario, preliminarmente eccepivano l’incompetenza del giudice adito, per essere la causa di competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Pisa.

Con sentenza non definitiva del 4 aprile 1971 il Tribunale di Firenze condannava i convenuti al rilascio dei beni, liquidava l’indennità di occupazione e rimetteva la causa in istruttoria per l’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei miglioramenti.

Tale pronuncia veniva impugnata con regolamento di competenza e la Corte di cassazione, con sentenza del 19 gennaio 1973, dichiarava la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Pisa.

La causa, riassunta davanti alla predetta autorità giudiziaria, veniva da questa decisa all’udienza del 6 novembre 2002 con sentenza, che, ordinato ai convenuti il rilascio dei terreni in contestazione, li condannava al pagamento della indennità di occupazione nella misura determinata dal consulente tecnico, detratti i pagamenti medio tempore effettuati, oltre rivalutazione e interessi.

Su gravame degli S., la Corte d’appello di Firenze, in data 14 giugno 2004, in parziale riforma della impugnata sentenza, determinava il credito degli appellanti per i miglioramenti apportati al fondo in misura esattamente corrispondente a quanto da essi dovuto a titolo di indennità di occupazione.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione S. D., quale successore di St.Ca., U., G., E., R. e St.Ro., lamentando violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, in relazione al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 6, per avere il giudice di merito affermato che il contratto di affitto agrario intercorso tra le parti era inesistente in ragione della mancata osservanza della forma scritta richiesta per tutti i contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che eccepisce l’inammissibilità dell’avverso mezzo, in quanto tardivo, ricordando, in proposito, che la sospensione dei termini nel periodo feriale non si applica alle controversie di competenza delle sezioni agrarie. Il Ministero avanza altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da S.D., quale successore di St.Ca., da U., G., E., R. e St.Ro. nonchè dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la stessa sentenza.

1.1 L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale è fondata e va accolta.

E invero, la sentenza della Corte d’appello di Firenze, oggetto di ricorso, è stata depositata il giorno 29 settembre 2004. Il ricorso avverso la stessa risulta presentato per la notifica il 4 e il 5 novembre dell’anno successivo e cioè ben oltre la scadenza del termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17.

Si ricorda in proposito che non sono soggette al regime di sospensione feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, tutte le controversie elencate nell’art. 429 cod. proc. civ., così come sostituito dall’art. 409 cod. proc. civ., a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche le controversie indicate al numero 2 della predetta norma, ovvero quelle concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonchè i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario (confr. Cass. civ., 3^, 30 maggio 2003, n. 8772).

Quanto al ricorso incidentale, esso, per il disposto dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2, in quanto tardivo, deve essere dichiarato inefficace (confr. Cass. civ. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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