Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4474 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c. ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

INPDAP (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che lo

rappresenta e difende con procura notarile dell’11/6/09 rep. 20253;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 257/2007 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 06/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato M.F., ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARINUZZI Darlo, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3036/04 il giudice di pace di Messina dichiarava la validita’ dell’offerta reale e del successivo deposito eseguiti dall’INPDAP per la somma di Euro 1.727,93 in favore dell’avv. M.F. in esecuzione della sentenza n. 154/02 emessa dal Tribunale di Patti,sezione lavoro, nella causa promossa dai germani S.B. e S., quali eredi di O. G., nei confronti dello stesso istituto;conseguentemente dichiarava l’Istituto previdenziale liberato dal debito per spese processuali in favore dello stesso avvocato. Con citazione notificata in data 26,11,04 l’avv. M. proponeva appello avverso detta decisione basato su due motivi: il primo per omessa o insufficiente motivazione circa il fatto controverso della parzialita’ dell’offerta reale effettuata dall’INPDAP, per non avere rispettato i requisiti previsti dall’art. 1208 c.c., commi 1 e 3; il secondo, per l’invalidita’ dell’offerta reale perche’ eseguita tramite assegno circolare e non per denaro contante.

Il predetto istituto, costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale basato anch’esso su due motivi: con il primo si chiedeva l’accertamento delle spese giudiziali sostenute dall’istituto per l’esecuzione dell’offerta reale e del successivo deposito ex art. 1215 c.c.; con il secondo, si opponeva alla compensazione delle spese di lite dichiarata in primo grado.

L’adito Tribunale, in composizione monocratica (G.I.), con sentenza n. 257/07, depositata il 6.2.07 rigetta l’appello principale e dichiarava inammissibile dell’appello incidentale, perche’ proposto fuori termine.

Rilevava il giudice del gravame che l’offerta della somma di Euro 1.727,93 eseguita dall’INPDAP, in esecuzione del titolo esecutivo emesso dal Tribunale di Patti, era comprensiva di quanto dovuto all’avv. M. in forza dello stesso titolo (sorta capitale, onorario, competenze per il grado di appello, interessi legali, IVA e CPA, con detrazione della ritenuta d’acconto), oltre che di quelle successive, computate secondo le voci tariffarie previste nella delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina del 5.4.1996, a cui erano stati aggiunti Euro 92,96 per spese successive non liquide, oltre riserva di integrazione inserita dall’INPDAP in proprio favore, in quanto la somma dell’offerta, pari a Euro 1.634,97, era di poco superiore a quella dovuta, pari a Euro 1.633,35 pretesa dall’attore; che l’offerta di pagamento effettuata mediante assegno circolare costituiva un’offerta reale suscettibile di convalida, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimita’.

Per la cassazione della decisione ricorre l’avv. M. esponendo due motivi:

1) motivazione apparente o insufficiente circa l’importo che avrebbe dovuto essere corrisposto per spese e diritti,poiche’ la somma dovuta era di Euro 1.633,35, mentre la somma offerta per le spese voci era pari a Euro 1.623,22 e, quindi, inferiore di Euro 13 circa;

2) violazione dell’art. 1208 c.c., comma 1, n. 3, per non avere rilevato l’invalidita’ dell’offerta reale fatta con mezzo diverso dal denaro corrente.

Nessuna difesa e’ stata svolta dall’intimato istituto.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Ed invero, emerge con chiarezza dagli elementi di fatto indicati nel provvedimento impugnato, e riportati anche in ricorso, che il ricorrente ripropone in sede di legittimita’ la stessa questione di fatto gia’ posta all’attenzione del Tribunale di Messina e decisa con la sentenza impugnata, vale a dire la mancata contabilizzazione di alcune voci inerenti alle spese vive del procedimento di esecuzione della sentenza n. 154/02 della Sez. Lavoro del Tribunale di Patti.

Su tale capo della sentenza il Tribunale ha adeguatamente risposto, e non si ravvisano discordanze tra la motivazione adottata e lo stato degli atti, evidenziando l’interesse dell’Istituto ad assecondare le giuste aspettative del ricorrente, tant’e’ che lo stesso Istituto, pur di chiudere la stesa vicenda giudiziale, aveva aderito al provvedimento impugnato,con espressa riserva d’integrazione a proprio favore. Orbene, allo stato degli atti non esiste la prova certa dell’esistenza di una voce di spese vive non contabilizzata, sebbene ne fosse stata chiesta la contabilizzazione; esiste, invece, la prova contraria e cioe’ che l’Istituto di previdenza, pur di chiudere la stessa vicenda, non si era opposta alla liqudazione della somma di Euro 92,96 per spese successive non liquidate, facendo espressa riserva di integrazione a proprio favore.

Non e’ nella competenza del giudice di legittimita’ procedere al calcolo delle competenze dovute per accertare se sussista o meno l’errore di calcolo, ma il codice ne ha predisposto il relativo rimedio con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c..

(Cass. 5 agosto 2002 n. 11712).

Il ricorrente non ha motivo di lamentarsi dello spostamento della data di decorrenza degli interessi perche’ la liquidazione delle competenze di avvocato va fatta in base alla domanda iniziale, con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi e spese e danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass. 4.2.2005 n. 2274). Quanto al secondo motivo, il provvedimento impugnato evidenzia l’orientamento favorevole di questa Corte circa la modalita’ dell’offerta reale a mezzo di assegno circolare; tuttavia, e’ impeditiva di nuovo esame della questione di diritto la mancata proposizione dei quesiti di diritto, cosi’ come richiesto dalla disciplina in vigore all’epoca di proposizione del ricorso.

Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e il ricorrente sopporta le spese del presente giudizio in ragione del principio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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