Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16651 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 28768/2014 R.G. proposto da:

B.P., in proprio, con domicilio presso il proprio studio in

Roma Piazza Giuseppe Mazzini n. 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 271/52/13, depositata in data 24 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Avv. B.P. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate rideterminava i maggiori redditi per l’anno 2005, ai fini Iva, Irperf ed Irap, in relazione a compensi non dichiarati nonchè a spese dedotte ma ritenute indeducibili.

Il ricorso era in parte accolto dalla CTP di Caserta, che riteneva fondata la ripresa del ricavo di Euro 780,00, di competenza dell’anno precedente, e l’indeducibilità di parte delle spese e del 50% dei costi di manutenzione dello studio condotto con altro professionista. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate deposita atto di mera costituzione ai fini della partecipazione alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla deducibilità dei costi per alberghi, ristoranti e contributi unificati e per il 50% dei costi di manutenzione dell’immobile in locazione, nonchè, sui medesimi profili, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25,D.P.R. n. 597 del 1973, art. 50 e art. 109 TUIR.

1.1. Il secondo denuncia “violazione ed erronea applicazione dell’art. 356 c.p.c.” per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ai medesimi profili nonchè le medesime violazioni di legge, cui aggiunge la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2709 e 2712 c.c.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili.

2.1. Sono inammissibili, in primo luogo, le doglianze con riguardo al dedotto vizio di motivazione insufficiente o inadeguata, non più denunciabile a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012 n. 134 – ratione temporis applicabile trattandosi di decisione pubblicata il 24 ottobre 2013 che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

2.2. Parimenti inammissibili sono le denunciate violazione di legge, limitandosi, in realtà, il contribuente a censurare solo la sufficienza della motivazione e l’asserita incompleta disamina dei documenti prodotti, la cui deduzione è inammissibile perchè carente in punto di autosufficienza.

Nè, del resto, le censure colgono la ratio della decisione, che ha ritenuto la fondatezza della pretesa per il mancato assolvimento dell’onere della prova – sui requisiti di deducibilità dei costi incombente sul contribuente.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo al recupero del ricavo di Euro 780,00, di competenza del 2004, nonchè violazione dell’art. 50 TUIR.

3.1. Il quarto motivo denuncia, con riguardo al medesimo profilo, “violazione ed erronea applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5” per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2709 e 2712 c.c..

4. Pure tale doglianze, investendo in realtà la sufficienza e adeguatezza della motivazione, sono inammissibili.

Quanto alla prospettata violazione dell’art. 50 TUIR, neppure articolata nell’esposizione del motivo, la censura non attinge alla ratio della decisione, che ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova, incombente sul contribuente, sul momento della percezione della somma.

5. Il quinto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla dichiarata inammissibilità del “secondo motivo di gravame dell’impugnazione di II grado” nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 32 TUIR, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e della L. n. 212 del 2000.

5.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.

La censura, per la prima parte, investe (in termini meramente assertivi e generici) un asserito error in indicando, che, peraltro, viene dedotto come vizio di motivazione.

Per il resto la doglianza, apparentemente rivolta contro l’avviso di accertamento di cui contesta il difetto di motivazione, è comunque inammissibile per difetto di autosufficienza, nulla la parte avendo riprodotto in ricorso.

4. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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