Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16609 del 03/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30868-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
VODAFONE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI
9/11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 644/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – La VODAFONE ITALIA s.p.a. è proprietaria di una stazione radio per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione, accatastata a seguito di DOCFA del 2013 nella categoria D/1. La Vodafone propone ricorso avverso l’avviso di accatastamento e assume che il bene non ha natura immobiliare e di essere una semplice locataria; inoltre, che si tratta di opere di urbanizzazione primaria iscrivibili nella categoria E. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello e la CTR della Toscana ha confermato la sentenza impugnata.
2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione
l’Agenzia. Si costituisce con controricorso la contribuente.
Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
3. -. L’Agenzia delle entrate ha quindi depositato una memoria nella quale ha richiesto l’estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale che ha controllato la regolarità degli adempimenti.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio e alla declaratoria di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020