Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4411 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. e est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Cimina Salumi s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/35/07 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata l’8 marzo 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18

gennaio 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito per la ricorrente l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 478/63/2003 della CTP di Roma, che aveva accolto tre ricorsi riuniti proposti dalla Cimina Salumi s.r.l. contro avvisi di accertamento notificati il 24.09.2007 in materia Irpeg/Ilor e Iva. La CTR ha ritenuto che l’appello fosse tardivo, in quanto notificato il 6 luglio 2005, dopo la scadenza del termine lungo (di cui all’art. 327 c.p.c.) rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, depositata il 16 dicembre 2003. Secondo il giudice d’appello non era applicabile alla fattispecie la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 (che sarebbe scaduto il 18 luglio 2005) perchè la società contribuente, in data 28.05.2002, aveva avanzato istanza di trattazione dei ricorsi riuniti. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza d’appello deducendo violazione di legge. La società intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso si deduce che l’inciso “salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione” fu inserito nella L. n. 289 del 2002, comma 6, art. 16, con la L. n. 350 del 2003, art. 2, lett. b), entrata in vigore il 1^ gennaio 2004. Alla data cui risale la istanza di trattazione dei ricorsi presentata dalla Cimina Salumi s.r.l.

davanti alla CTP di Roma (28.05.2002) nemmeno era stata ancora emanata la L. n. 289 del 2002, introduttiva del condono, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002. L’istanza di trattazione non poteva dunque ritenersi intesa ad evitare la sospensione dei termini di impugnazione in vista di un procedimento di condono che all’epoca non era possibile. Poichè la L. n. 289 del 2002, art. 16, prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione per tutte le liti pendenti suscettibili di condono, e la possibilità di evitare la sospensione fu introdotta solo a far tempo dal 1^ gennaio 2004; non poteva considerarsi idonea ad impedire la sospensione dei termini di impugnazione una richiesta di trattazione anteriore al 1^ gennaio 2004.

Il motivo è fondato. La CTR ha errato nel calcolare il termine per l’appello a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado senza tener conto della sospensione stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, attribuendo all’istanza di trattazione 25.05.2005 l’effetto di impedire la sospensione del termine, legislativamente disposta fino al 1^ giugno 2004.

L’appello dell’Agenzia era tempestivo, e doveva essere esaminato nel merito.

La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa rimessa ad altra sezione della CTR del Lazio per la decisione di merito, con la quale saranno regolate anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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