Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16447 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16447
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13833-2019 proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso gli Uffici
dell’AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
TIZIANA CIOTOLA;
– ricorrente –
contro
GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA già IFIS LEASING SPA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DUILIO 6, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MOSCA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA ARPINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2/2019 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
La Regione Lazio ricorre per la cassazione avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 20.11. 2019 con n. 753 denunciando con un unico articolato motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, modificativa del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis, del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Criticava in particolare la non corretta applicazione della normativa inerente alle tasse automobilistiche ed in specie della L. n. 99 del 2009, che a dire della ricorrente avrebbe legittimato la coimputabilità tributaria della tassa in questione tra i proprietari ed utilizzatori dei veicoli concessi a questi ultimi a titolo di locazione finanziaria.
Si è costituita la Banca Ifis, già GE Capital Service Finanziaria s.p.a..
resiste con controricorso.
Con atto del 15.5.2020 la Regione Lazio depositava atto di rinuncia notificato alla controricorrente.
Diritto
La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29/07/2014 n. 17187). Ciò posto nella specie la rinuncia, che risulta notificata alla controparte a mezzo pec, va considerata rituale e alla manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione.
Quanto alle spese processuali le stesse vanno poste ai sensi dell’art. 306 c.p.c. a carico del rinunciante.
Con riguardo al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020