Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4484 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L.C.M., elettivamente domiciliata in Roma,

Via F. Civinini n. 49, presso lo studio dell’avv. Lunari Fulvio, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI (già Winterthur Assicurazioni s.p.a.), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Alberto Caroncini n. 6, presso lo studio dell’avv. Fronticelli

Baldelli Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controcorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4934/04 in data

19 dicembre 2003, pubblicata il 17 novembre 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Fulvio Lunari;

udito l’avv. Enrico Fronticelli Baldelli per delega avv. Giovanni

Fronticelli Baldelli;

udito il P.M. in persona del Cons. RUSSO Alberto Libertino che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1994 la cittadina (OMISSIS) L.L.C.M., premesso che il (OMISSIS) si trovava a bordo dell’autovettura targata (OMISSIS) guidata dal proprietario C.P.R., in occasione di un violento urto contro un palo, e che nell’incidente ella aveva riportato gravi lesioni, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il predetto C.P.R. e la Compagnia di Assicurazioni Intercontinentale s.p.a. chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti.

Si costituiva la compagnia di assicurazioni eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda per difetto di reciprocità con lo stato del (OMISSIS) ex art. 16 delle preleggi e contestando nel merito la domanda.

Pronunciata ordinanza con la quale veniva assegnata all’attrice una provvisionale di L. 60.000.000 ed espletata l’istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale di ufficio ed era depositata documentazione, fallito il tentativo di conciliazione e precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il Tribunale di Roma pronunciava la sentenza pubblicata il 19 dicembre 2000 con la quale dichiarava C.P.R. responsabile dell’incidente di cui era causa e lo condannava, previa revoca della precedente ordinanza, in solido con la s.p.a.

Intercontinentale Assicurazioni, a pagare la somma complessiva di L. 55.651.000 con gli interessi dalla data della sentenza.

Osservava che l’eccezione relativa al difetto di reciprocità andava accolta limitatamente al danno patrimoniale e morale e non anche per il danno alla salute che andava pertanto accolto nei limiti indicati in sentenza.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2004.

rigettava l’appello proposto dalla danneggiata L.L.C. M., che condannava alla rifusione delle spese di lite.

Propone ricorso per cassazione L.L.C.M. con sette motivi.

Resiste con controricorso Aurora Assicurazioni s.p.a..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni sistematiche, risulta opportuno trattare preliminarmente i motivi riguardanti l’eccezione di reciprocità sollevata dalla compagnia assicuratrice (secondo, terzo e quarto motivo).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 1 dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. in quanto la sentenza impugnata aveva affermato che il risarcimento del danno morale non rientra tra i diritti civili riconosciuti allo straniero regolarmente munito di permesso di soggiorno.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 24 Cost. e dell’art. 2059 c.c. in quanto il riconoscimento del diritto al risarcimento rientra tra i diritti fondamentali della persona indipendentemente dalla reciprocità prevista dall’art. 16 preleggi.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost. e art. 16 preleggi, nochè della dichiarazione ONU 40/144 e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio che l’art. 16 disp. gen. sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) (Cass. 7 maggio 2009 n. 10504). Tali principi discendono direttamente dalla Costituzione (art. 10, comma 2) nonchè dal T.U. sulla disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che hanno superato e in parte modificato quanto previsto dall’art. 16 disp. gen.. In particolare, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 prevede che allo straniero siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona (comma 1), nonchè la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, con parità di trattamento con il cittadino.

Non c’è dubbio che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni conseguenti ad infortunio stradale, rientri tra tali diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, espressamente tutelato dalla Costituzione. Le recenti pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di danno patrimoniale e danno non patrimoniale (tra le quali: Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) hanno chiarito poi che quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato (come nel caso di specie) spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato: in tal caso il giudice dovrà tener conto anche del danno morale nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione in via autonoma (cfr., anche per i criteri di liquidazione: Cass. 9 novembre 2006 n. 23918).

Fondati sono altresì i motivi sesto (violazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1 non avendo la Corte d’Appello riconosciuto il diritto agli interessi a decorrere dal sinistro) e settimo (vizio di motivazione in ordine alla questione della applicabilità delle tabelle). Il primo perchè, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, le “tabelle all’attualità” se comprendono la rivalutazione non possono comprendere anche gli interessi che variano da caso a caso in funzione della data dell’illecito (cfr., per i criteri di liquidazione degli interessi: Cass. n. 5503/2003 e n. 4791/2007). Il secondo, perchè il ricorso alle cosiddette tabelle è legittimo a condizione che il giudice abbia tenuto conto, motivando sul punto, della necessaria personalizzazione di tale criterio (cfr, e multis, Cass. n. 23918/2006 cit. e n. 392/2007).

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio, non essendo stati applicati in modo corretto i principi di diritto sopra precisati in relazione sia alla riasarcibilità del danno in generale, sia del cosiddetto danno morale.

Restano assorbiti gli altri motivi: con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè la mancanza di motivazione, in quanto la corte d’Appello aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla documentazione che era stata prodotta per provare la sussistenza della reciprocità e sulla natura di diritto fondamentale da riconoscere al risarcimento per il danno morale; con il quinto motivo la violazione dell’art. 16 preleggi, in quanto anche a voler disattendere le precedenti censure, la ricorrente aveva comunque dato la prova della reciprocità, producendo la legislazione (OMISSIS) in materia di risarcimento.

Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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