Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4284 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24465-2005 proposto da:

P.A. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONGATTI DAVIDE con studio in PERUGIA VIA XX

SETTEMBRE 57, (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 41, presso lo studio dell’avvocato

MANCUSO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SQUILLANTE

DOMENICO, giusta delega a margine;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 108/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 15/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato SQUILLANTE, che si riporta al

controricorso e alle memorie depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. impugnava l’avviso di pagamento con cui la E-TR. S.p.a., quale concessionario per la riscossione delle imposte del Comune di Sarno, gli ingiungeva il pagamento della TARSU relativa all’anno 2002, sostenendo che l’avviso era nullo per mancata previa notificazione dell’avviso di accertamento, e, nel merito, che l’area presupposto della imposizione era di estensione minore di quella considerata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che mancava la prova della tempestività della impugnazione, in quanto dalla documentazione prodotta non si evinceva la data in cui il contribuente aveva ricevuto l’avviso.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 108/5/05 in data 8-4-05 depositata in data 15-4-05, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con tre motivi.

Resiste il Comune di Sarno con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo qualificato, al pari del secondo, come “questione preliminare: inammissibilità del ricorso” il ricorrente sostiene la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e difetto di motivazione della impugnata sentenza, in quanto, ancorchè nel ricorso sia indicato come atto impugnato l’avviso di pagamento, la domanda giudiziale doveva essere interpretata come impugnazione degli avvisi di accertamento, che non gli erano stati notificati, con conseguente irrilevanza del decorso del termine di 60 gg. per la impugnazione dell’atto; tanto più che l’avviso di pagamento” non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art 19 con la conseguenza che gli avvisi di accertamento potevano essere impugnati anche successivamente alla ricezione degli avvisi di pagamento.

Con il secondo motivo deduce falsa applicazione dell’art. 2967 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 nonchè difetto di motivazione, in quanto 1) la Commissione aveva affermato che il contribuente non aveva depositato l’atto impugnato, rendendo così impossibile determinare la decorrenza del termine di 60 gg. per la impugnazione, laddove egli aveva invece prodotto la copia dell’avviso di pagamento e la busta in cui era contenuto, che erano gli unici documenti che poteva produrre; 2) il deposito dell’atto impugnato non è richiesto dall’art. 22 citato a pena di inammissibilità del ricorso, ed il giudice, in mancanza di dati certi, non può dichiararne d’ufficio la tardività. In ogni caso, la Commissione non aveva esplicitato i motivi per cui aveva ritenuto la insufficienza e la inidoneità della documentazione prodotta, integrando così il vizio di motivazione.

Osserva inoltre che, ove la Commissione avesse inteso dare rilievo alla mancanza di data di ricevimento sulla busta dell’avviso, l’onere di eccepire la tardività spettava all’Ufficio. Dichiara infine di aver prodotto l’originale della busta e dell’avviso unitamente al presente ricorso, ex art. 372 c.p.c..

Con il terzo motivo, qualificato “di merito” il ricorrente sostiene la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, in quanto il primo, relativo agli anni di imposta 1995, 1996, 1997, era stato notificato ad un domicilio diverso da quello effettivo ed a persona estranea ad esso contribuente; ed il secondo, relativo agli anni 1998 e 1999, era stato consegnato a persona effettivamente addetta alla sede della ditta, che tuttavia aveva rifiutato la consegna; in tale caso, tuttavia, mancava la prova dell’invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c..

Con il quarto lamenta la violazione da parte del Comune della procedura di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 non essendogli stati notificati provvedimenti amministrativi della Direzione regionale delle Entrate su ricorsi proposti dallo stesso P. relativi all’ammontare dei tributi in questione. Il primo motivo è infondato.

Occorre in via preliminare rammentare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente la impugnazione unitamente a quest’ultimo. Ciò tuttavia sul presupposto che anche tale ultimo atto rientri tra quelli dichiarati autonomamente impugnabili dallo stesso art. 19, prima parte; con la ulteriore conseguenza che in ordine alla impugnazione di quest’ultimo vige la disciplina prevista dall’art. 21 dello stesso D.Lgs., in ordine al termine per la proposizione del ricorso (60 gg. dalla notificazione dell’atto impugnato).

Tanto premesso, deve rilevarsi che il termine ” avviso di pagamento” è di per sè generico, potendo intendersi sia l’avviso di liquidazione del tributo, autonomamente impugnabile ai sensi del citato art. 19, lett. b) sia effettivamente un invito bonario della amministrazione che rende noto al contribuente l’ammontare del tributo e lo invita ad un pagamento per vie brevi, non avente valore impositivo e quindi non autonomamente impugnabile che precede la emissione della cartella di pagamento, atto invece impugnabile. Tale è la opzione del ricorrente, che, citando Cass. n. 653 del 2005, (relativa a tale ipotesi) ritiene l’avviso di pagamento di cui si tratta atto non impugnabile.

Tale asserzione, tuttavia, lungi dal giustificare una diversa interpretazione della domanda giudiziale, in senso favorevole al ricorrente, conduce alla opposta conclusione della inammissibilità del ricorso, in quanto diretto a contrastare giudizialmente un atto non impugnabile (che è esattamente la ipotesi presa in considerazione dalla sentenza di questa Corte sopra citata), e quindi va in senso del tutto opposto a quello perseguito dal contribuente.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si riduce alla asserzione che la Commissione ha fondato la decisione (inammissibilità del ricorso) su un errore di fatto indicato come essenziale ai fini di detta declaratoria, avendo ritenuto che il ricorrente non aveva depositato l’atto impugnato, laddove nella presente sede lo stesso sostiene di avere depositato tale atto (ovvero i documenti da lui ritenuti tali).

Occorre rammentare, a tale proposito, che se è vero che tale deposito non deve essere effettuato all’atto della costituzione in giudizio a pena di inammissibilità ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 il documento deve essere in atti alla data della udienza di trattazione, onde consentire alla Commissione la valutazione dei presupposti di ammissibilità del ricorso, tra cui la tardività o meno dello stesso.

La censura, testuale, di omesso esame di documenti che il giudice ha ritenuto non acquisiti al processo, e che la parte sostiene essere stati prodotti, integra fattispecie di errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., pertanto non ricorribile in cassazione (v.

Cass. n. 3190 del 2006).

Le successive argomentazioni non esplicano rilievo, in quanto sono, dichiaratamente, mere illazioni in ordine a ciò che la sentenza non dice. Peraltro, non sussiste il lamentato vizio di motivazione, il quanto la Commissione, dopo avere semplicemente constatato la mancanza di documenti essenziali ai fini della valutazione della tempestività del ricorso; indicati nell’atto impugnato, in originale od in copia, non era tenuta ad aggiungere altro.

Per quanto il punto, in forza delle considerazioni di cui sopra, abbia perso rilievo, deve notarsi che la produzione dell’originale dell’atto impugnato, ex art. 372 c.p.c. annunciata in ricorso, non è avvenuta.

Su tali considerazioni, poichè il contribuente non ha inficiato la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla sentenza impugnata, i successivi motivi di merito rimangono assorbiti ed il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alle spese, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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