Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16094 del 28/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29791-2018 proposto da:
D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 83, presso lo studio dell’avvocato SABRINA D’ALLEVA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DI PAOLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER
ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 382/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 31/05/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’appello dell’INPS ed ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’arch. D.R.A. intesa alla declaratoria d’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che avverso tale pronuncia D.R.A. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, così come interpretato autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di merito ritenuto che sussista l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
che con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia non avendo la Corte d’appello motivo su quale sarebbe la norma che impone che tutti i redditi siano sottoposti a prelievo contributivo previdenziale.
che i motivi di ricorso tra loro connessi sono manifestamente infondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite);
che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione al momento della instaurazione del giudizio; che, in considerazione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 28 luglio 2020