Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4352 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4352
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UBALDO
DEGLI UBALDI 386, int. 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCIONE
BUSTACHIO MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente Generale, Direttore della
Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avv.ti PIGNATARO ADRIANA e
CATALANO GIANDOMENICO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 741/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, del
4/10/07, depositata il 09/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;
udito per il controricorrente l’Avvocato Pignataro Adriana che si
riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PATRONE Ignazio, che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che con sentenza depositata il 9 ottobre 2007 la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato l’opposizione proposta da B.M. avverso la cartella esattoriale di pagamento della somma di L. 9.801.780, per contributi dell’assicurazione obbligatoria dovuti per i propri dipendenti e sanzioni civili, calcolati sulle somme indebitamente sottratte dall’imponibile contributivo.
che il B. ha richiesto la cassazione della sentenza con ricorso basato su due motivi, cui l’INAIL ha resistito controricorso.
che come e’ stato rilevato con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., l’impugnazione e’ intempestiva, essendo il ricorso notificato il 20 novembre 2008, ben oltre il termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla notificazione della sentenza qui impugnata, la quale, secondo quanto risulta dalla copia allegata dall’INAIL, era stata notificata il 7 novembre 2007;
che altro profilo di inammissibilita’ del ricorso, pure prospettato nella relazione del consigliere designato, e’ da ravvisarsi nella inosservanza per entrambi i motivi di ricorso delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c.;
che infine il ricorrente con dichiarazione in data 12 novembre 2009 ed inviata a mezzo posta alla Cancelleria di questa Corte ha affermato di non avere piu’ interesse alla definizione del giudizio;
che pertanto va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso;
che in applicazione del criterio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 800,00 (ottocento/00) per onorari.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010