Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4181 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9236-2009 proposto da:
N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI BRUNO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
e contro
C.L.R., CA.PA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 368/2009 del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte d’Appello di MILANO del 26.11.08,
depositata il 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Donatella Pagliaccia
(per delega avv. Bruno Bianchi), che deposita copia notificata della
sentenza impugnata. E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. N.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 5 febbraio 2009, con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale ordinario di Lecco sulla controversia da lui introdotta contro l’Agenzia del Demanio, Ca.Ro. e C.L. R..
Al ricorso ha resistito con memoria soltanto l’Agenzia del Demanio.
2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“…. 3. – Il ricorso appare improcedibile, perchè parte ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata Gli è stata comunicata dalla cancelleria del Tribunale Regionale il 12 marzo 2009 con il prescritto biglietto di cancelleria, ha depositato copia autentica della sentenza stessa senza la copia del detto biglietto o, nel caso ne sia avvenuta la notificazione tramite l’ufficiale giudiziario, della relata di notificazione od eventualmente, in caso di notifica a mezzo posta, del relativo avviso di ricevimento.
Viene, pertanto, in rilievo il principio di diritto recentemente affermato da Cass. sez. un. n. 9004 del 2009, secondo cui In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato secondo comma dell’art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che non sono stati formulati rilievi.
3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010