Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4127 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso l’avvocato VANIA
SERENA OLIVERIO, rappresentata e difesa dagli avvocati SPARACO
CARMELINA, MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
25/11/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 12 novembre 2007, cron. 8312, la Corte d’appello di Roma, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla signora T.E. per l’equa riparazione del danno da irragionevole ritardo di un processo penale, condanno’ il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’istante, di Euro 4.000,00 per il danno non patrimoniale derivante dal ritardo imputabile all’amministrazione giudiziaria, oltre agli accessori.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la signora T.E. con ricorso n. 29488/08 notificato in data 15 dicembre 2008, con due mezzi d’impugnazione.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 23 gennaio 2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si propongono due mezzi d’impugnazione, ciascuno dei quali posto sotto la rubrica, al tempo stesso, di violazione di norme e di vizi della motivazione. Anche a voler trascurare l’inammissibile commistione di censure di violazione di norme e di vizi di motivazione (cf. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470, 23 luglio 2008 n. 20355), si rileva che nessuno dei due mezzi e’ seguito dalla formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1, per il caso di denuncia di violazione di norme, ne’ dalla chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come richiesto dall’art. 366 bis cpv. c.p.c., per il caso di denuncia di vizi di motivazione. Le prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., non osservate dal ricorrente, sono poste a pena d’inammissibilita’. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ sono a carico della ricorrente, soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010