Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4133 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15532/2008 proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. BAZZONI 3, presso l’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato RUBINO GIROLAMO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/04/2007, n. 57191/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2005 C.P. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 13.11.2006 – 27.04.2007, l’adita Corte di appello, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.000,00, quale equa riparazione del danno non patrimoniale nonchè delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 500,00 (di cui Euro 350,00 per onorario ed Euro 150,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. La Corte osservava e riteneva in sintesi:

1. che il C., aveva chiesto l’indennizzo del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo da lui introdotto al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero di Grazia e Giustizia lo aveva dichiarato inidoneo all’arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria;

2. che il processo asseritamente affetto da ritardo di definizione era iniziato nel marzo del 1994, dinanzi al TAR Sicilia, ed era stato dal medesimo C. riassunto, il 27.03.1995, dinanzi al competente TAR Lazio, che lo aveva favorevolmente deciso con sentenza pubblicata nell’ottobre del 1998, avverso la quale l’Amministrazione, con atto notificato nel novembre 1999, aveva proposto appello, definito con sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata nel giugno del 2005;

3. che, espunto il tempo decorso dall’inizio del processo amministrativo alla sua riassunzione, non addebitabile all’Amministrazione, stante l’errata individuazione del giudice competente da parte del C., il primo grado del processo in questione era stato definito in tempi ragionevoli mentre invece in appello si era protratto per più di un quinquennio e, dunque, aveva superato di un triennio la durata ragionevole, stimabile in un biennio, data anche la non particolare complessità della controversia.

Avverso questo decreto il C. ha proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo posta con invio dell’8.06.08. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per omessa produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., atteso anche che l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva (cfr. Cass., SU, 200800627). Quest’ultimo rilievo preclude la liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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