Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15860 del 24/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 24/07/2020), n.15860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3803/2018 R.G. proposto da:
M.N., rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’avv. Alberto GiUALANDI, presso il cui
studio legale sito in Livorno, alla piazza E. Benamozegh, n. 17, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli
Avv.ti Lucia BORA e Arianna PAOLETTI, dell’Avvocatura Regionale, ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini, n. 12,
presso lo studio legale dell’avv. Marcello CECCHETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1816/09/2017 della Commissione tributaria
regionale della TOSCANA, depositata il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento di quanto dovuto da M.N. per la tassa automobilistica relativa all’anno 2009, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla Regione Toscana rilevando la tempestività della notifica della cartella rispetto al termine prescrizionale della pretesa impositiva del D.L. 30 dicembre 1986, n. 953, ex art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, e rigettava l’appello incidentale del contribuente sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la cartella di pagamento era stata “notificata da Equitalia a mezzo del servizio. di raccomandata postale direttamente recapitata al ricorrente. (come da cartolina depositata)”, che era legittima “la maggiorazione applicata (…) in quanto collegata alle spese del procedimento di esazione della tassa evasa, non essendo previsto nel procedimento di esazione alcune previo avviso bonario” ed in applicazione del principio della soccombenza condannava l’appellato alle spese processuali;
– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica con controricorso la sola Regione Toscana, mentre l’Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– sulla proposta avanzata dal relat6re ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, questa Corte, all’esito dell’adunanza del 15/05/2019, con ordinanza interlocutoria n. 17214 del 2019, disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione della notifica a mezzo posta privata;
– sulla rinnovata proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– la causa non è di pronta ed immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, specie con riferimento alla questione posta con il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità della cartella di pagamento perchè non preceduta da atto di accertamento o da avviso bonario ed in cui le parti fanno questione di applicazione della L.R. Toscana n. 31 del 2005, recante “Norme generali in materia di tributi regionali”, e segnatamente dell’art. 8, (che al comma 1, prevede che “Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo è effettuato mediante l’emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi”, e al comma 4, che “Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l’art. 11”), e art. 11, (che prevede, al comma 3, prima parte, che “Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3”), nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, (legge finanziaria 2007), che prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni”.
PQM
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020