Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4029 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, ed
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliati in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrenti –
contro
M.S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 9/18/04 del 3/3/04.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/1/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;
lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con i due motivi i ricorrenti ripropongono in sostanza la tesi secondo cui tutti gli esercenti arti e professioni sono assoggettati all’IRAP. 1.1.- I due motivi sono manifestamente infondati.
In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).
L’erroneità del presupposto interpretativo su cui i due motivi si fondano comporta il rigetto del ricorso.
2. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010