Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15941 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/07/2020), n.15941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30321/2018 proposto da:

A.N.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe

Mazzini 55, presso lo studio dell’avvocato Bellavia Irene Giuseppa e

rappresentato e difeso all’avvocato Avila Giovanni, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 469/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 469/2018 pubblicata il 24/07/2018 la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto da A.N.B., cittadino del (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse di natura privata la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè aveva accusato un uomo di spacciare sostanze stupefacenti durante una festa avvenuta nel villaggio dove abitava. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale di (OMISSIS), descritta nel provvedimento impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 18 novembre 2019, emessa all’esito della camera di consiglio del 24 settembre 2019, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni di cui alle ordinanze interlocutorie della Prima Sezione di questa Corte nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019.

4. Il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione, circa le persecuzioni subite per motivi religiosi, sono verosimili e credibili e trovano riscontro nelle fonti che cita (Report Amnesty International 2016-2017), che comprovano anche la grave situazione generale del (OMISSIS) e l’impossibilità per il ricorrente di ricevere protezione dallo Stato, dato che le Autorità del suo Paese sono corrotte e tolleranti con i (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè per omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Deduce che, in caso di rimpatrio, verrebbe a trovarsi in una condizione di vulnerabilità, atteso che il (OMISSIS) è caratterizzato da violenza settaria e da scontri di gruppi armati, nonchè persistono la violazione di diritti umani e una condizione di grave instabilità. Lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo il ricorrente fornito la prova documentale della realtà esistente nel Paese di origine.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Deduce la violazione del citato art. 8, per non avere la Corte d’appello esaminato la sua domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate e per non avere esaminato la situazione geo-politica del (OMISSIS) e della Libia, come risulta dai siti internet ufficiali citati in appello, da cui si evince la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in quei Paesi.

4. I motivi primo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati.

4.1. La doglianza riferita alla non credibilità della vicenda personale è inammissibile in quanto non si confronta con il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata sul punto. Il ricorrente deduce di essere fuggito dal suo Paese per motivi religiosi (pag. n. 2 e n. 7 ricorso) senza neppure precisare quale sia la sua religione e senza minimamente confutare la diversa ricostruzione fattuale dei Giudici di merito, i quali hanno, invece, rimarcato la natura privata delle ragioni di fuga in base a quanto dichiarato dallo stesso richiedente in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, escludendo la riconducibilità di dette ragioni a vicende di natura religiosa (pag. n. 4 sentenza, ove si legge che il richiedente riferiva, in sede di audizione, di essere fuggito perchè aveva accusato un uomo di spacciare sostanze stupefacenti durante una festa avvenuta nel villaggio dove abitava).

Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità della vicenda personale, inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito, peraltro, si ripete, neppure specificamente censurata.

Questa Corte ha precisato che, una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, come nella specie, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, all’art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019), sicchè nessun approfondimento istruttorio ufficioso al riguardo deve effettuarsi.

4.2. Le doglianze concernenti la valutazione della situazione del Paese di origine, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sono fondate. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche, ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 28990/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e si duole della mancata indicazione delle fonti anche con riferimento al diniego della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Effettivamente la Corte d’appello si è limitata ad escludere il rischio effettivo per l’incolumità personale del richiedente, derivante da una situazione di conflitto, in caso di rimpatrio, senza indicare alcuna fonte del suo convincimento, laddove il ricorrente ha allegato una situazione di tal fatta.

Ricorre, pertanto, il vizio di violazione di legge denunciato, atteso che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto suesposti e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quali siano le precise fonti istituzionali di conoscenza su cui è fondato il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. citato, con riferimento alla situazione del Paese di origine, non anche a quella del Paese di mero transito (Cass. n. 13096/2019), mentre nessuna indagine istruttoria si impone in ordine ai presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit. (cfr. p.4.1.).

5. Resta assorbito il secondo motivo, che concerne la protezione cd. minore.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo e il terzo motivo meritano accoglimento nei limiti precisati, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi primo e terzo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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