Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15871 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/07/2020), n.15871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22333-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORENZA SOLAINI;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA LORANZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 05/02/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. M.S. proponeva ricorso avverso l’atto di iscrizione ipotecaria, comunicato in data 21 febbraio 2008, eseguito da Equitalia Centro s.p.a. e deduceva che l’immobile non era di sua proprietà in quanto compreso nell’asse di una eredità cui egli aveva rinunciato; ciononostante in catasto l’immobile risultava a lui intestato, in virtù della dichiarazione di successione presentata da un terzo. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente. Equitalia proponeva appello e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata il 5 febbraio 2014, confermava la sentenza di primo grado ritenendo che il bene su cui era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria non era mai appartenuto al contribuente stante la rinuncia all’eredità.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione dell’art. 1335 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente deduce di avere avanzato tempestiva eccezione di inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine previsto dalla legge. Il giudice di prima istanza ha respinto l’eccezione ritenendo che Equitalia non abbia provato la ricezione da parte del contribuente di una comunicazione di iscrizione di ipoteca anteriore (anno 2006) a quella contro cui ha reagito il contribuente, del 21.2.2008, rispetto alla quale il ricorso è tempestivo. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello, cui è stata riproposta la questione, non ha valutato i documenti offerti da Equitalia che provavano, invece, la spedizione di un avviso in data 12.12.2006 perfezionato per compiuta giacenza, da intendersi quindi giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè che la CTR non ha considerato che l’agente di riscossione al momento della iscrizione di ipoteca si è basato su ciò che risultava dai pubblici registri, ove M.S. risultava erede del padre M.P.; solo successivamente alla ulteriore comunicazione di iscrizione ipotecaria il M. ha rinunciato alla eredità del padre.

Il primo motivo è fondato.

La CTR infatti non spende il benchè minimo argomento sulla questione della inammissibilità del ricorso, limitandosi a motivare sulla questione di merito (la rinuncia alla eredità) e, quanto al resto, si limita laconicamente ad affermare di ” concordare pienamente con quanto motivato e deciso dai primi giudici e di dovere confermare integralmente la sentenza appellata”. Si tratta di una motivazione apparente, resa in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado che non spiega, sul motivo di appello, le ragioni della decisione (Cass. 1229/2019; Cass. 7402/2017;

Cass. 20648/2015). Sul punto, poichè sono stati prodotti documenti da entrambe le parti, si rende necessario un nuovo esame di merito, al fine di verificare se la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 12.12.2006 (indicata in ricorso al n. 12) e l’avviso di iscrizione ipotecaria del 21.2. 2018 (indicato come all. 1 nel controricorso) si riferiscono alla stessa ipoteca e allo stesso immobile e se la notifica dell’iscrizione ipotecaria del 12.12.2006 si è regolarmente perfezionata.

La questione, una volta riesaminata dal giudice di merito, è potenzialmente assorbente, nondimeno deve essere esaminato anche il secondo motivo del ricorso, al fine di precisare l’oggetto del riesame demandato al giudice del rinvio.

Il motivo è infondato.

L’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017).

Di contro, il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018).

E’ pertanto irrilevante che Equitalia abbia, all’atto della iscrizione, individuato come “erede per legge” di M.P. il controricorrente M.S., senza però avere la certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente la procedura ex art. 481 c.c.. Pur se il M. ha rinunciato alla eredità dopo la iscrizione ipotecaria di cui trattasi, non può considerarsi proprietario dei beni già appartenuti al padre, nè all’attualità nè nel passato, con la conseguenza che Equitalia non può considerarsi avente titolo alla iscrizione ipotecaria nei suoi confronti neppure per il periodo antecedente alla rinuncia.

Pertanto, rigettato il secondo motivo del ricorso ed accolto il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla questione sopra indicata e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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