Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15955 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 24/07/2020), n.15955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12184-2019 proposto da:

L.Y., rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINA SASSANO e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto L.Y. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe omesso di disporre l’audizione personale nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale.

La censura è inammissibile.

Risulta dal decreto impugnato (cfr. pag. 2) che “Con provvedimento del 23 agosto 2018… è stata fissata udienza ex art. 35 bis, comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori. Sentite le parti, il giudice si è riservato di riferire al Collegio”. Va premesso che è affetto da nullità, per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis commi 10 e 11 il provvedimento del giudice di merito con il quale, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, viene fissata l’udienza di comparizione con espressa previsione della non necessità di procedere all’ascolto del richiedente. Posto che la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita da quest’ultimo è evidentemente fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell’udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell’esigenza di consentire l’effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l’atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell’ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui ai già richiamati D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11.

Tuttavia, è in tal caso onere del ricorrente procedere all’immediata contestazione della nullità, nel rispetto del principio generale di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi in difetto ritenere integrata la sanatoria del vizio.

Nel caso di specie la ricorrente non deduce, nel motivo in esame, di aver tempestivamente sollevato l’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza, nè di esser stata presente all’udienza e di aver dichiarato in quella sede la propria disponibilità ad essere sentita, nè indica su quali elementi il suo ascolto avrebbe potuto, in concreto, condurre il giudice di merito ad una conclusione diversa da quella in concreto adottata. Ne consegue il difetto di specificità della censura.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato in questo giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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