Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6959 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6959 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCAFONE VINCENZO N. IL 30/09/1972
avverso la sentenza n. 1362/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
30/01/2012
,dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 20/11/2013
17626/2013
osserva
Il ricorso è inammissibile ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma
1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella apodittica e generica affermazione del vizio senza alcun
contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata e di
puntualizzazione delle ragioni della sussistenza del vizio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013
Lucafone Vincenzo, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione contro la
sentenza della corte di appello di Bari indicata in epigrafe che ha confermato la
sua condanna per guida in stato di alterazione conseguente all’uso di sostanze
stupefacenti deducendo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.