Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15650 del 22/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 22/07/2020), n.15650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 19894-2019 proposto da:
R.B. TRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI
5, presso lo studio dell’avvocato VALERIO STANISCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGIO RICCIO;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIOFRANCO TODARO, rappresentata e
difesa dagli avvocati MICHOL FIORENDI, ANTONIO LA TORRE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 12850/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE
LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposta istanza di correzione dell’errore materiale nel quale si assume incorsa questa Corte nella sentenza n. 12850/19, depositata in data 14 maggio 2019, avendo essa – dopo aver rilevato il difetto di procura – condannato alle spese processuali non solo il procuratore della parte, ma anche il domiciliatario, Avv. Terragni;
– che il ricorso risulta notificato alla controparte.
Diritto
CONSIDERATO
– che l’art. 391-bis c.p.c. contiene un rinvio agli artt. 365 c.p.c. e ss., da interpretare nel senso che il ricorso per correzione debba essere notificato alla controparte;
– che, peraltro, stabilendo la norma la facoltà della parte di chiedere la correzione “in qualsiasi tempo”, deve ritenersi possibile impartire l’ordine all’istante di provvedere a detta notificazione, sebbene non effettuata spontaneamente ex ante;
– che in tal senso ha provveduto il ricorrente;
– che, nel merito, il ricorso è fondato, in quanto il principio enunciato dalla sentenza corrigenda, concernente la condanna del difensore privo di idonea procura, reputato allora ricorrente in proprio, non vale per il mero domiciliatario, designato dal predetto apparente procuratore, ma non tale egli stesso;
– che, in definitiva, risulta un vizio non attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un mero errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità;
– che non vi è luogo alle spese del presente procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; 17 settembre 2013, n. 21213; 4 maggio 2009, n. 10203; sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 12850 del 2019, disponendo che:
a) nel primo capoverso, laddove è scritto “gli Avv.ti Biagio Riccio e Massimiliano Terrigno” si legga, invece, “l’Avv.to Biagio Riccio”;
b) nel secondo capoverso, laddove è scritto “da parte dei medesimi difensori” si legga, invece, “da parte del medesimo difensore”.
Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020