Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15580 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 22/07/2020), n.15580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 17235/2019 R.G. proposto da:

NESIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge

ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO D’ERRICO;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELA ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5661/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/06/2020 dal relatore Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Nesis srl ricorre, affidandosi ad atto articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza del 07/12/2018 della Corte d’appello di Napoli, di declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna di essa opponente alle spese in base al principio di soccombenza virtuale sull’opposizione da quella dispiegata avverso l’esecuzione per rilascio intentata da S.S. in forza di titolo conseguito contro la propria conduttrice B.B.W. srl, a sua volta sublocatrice dell’odierna ricorrente;

l’intimato resiste notificando controricorso;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente articola un unitario motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e del principio di soccombenza virtuale”, riferendo al riguardo:

– avere controparte intentato l’esecuzione per rilascio – di un immobile ad uso commerciale sito in (OMISSIS) – in base ad ordinanza ai sensi dell’art. 665 c.p.c. conseguita nei confronti della B.B.W. srl, in concreto azionata nei confronti di essa odierna ricorrente, “detentore reale dell’immobile”;

– essere stata in precedenza notificata citazione per convalida di sfratto per morosità dallo stesso S. nei confronti sia della B.B.W. srl che di essa ricorrente, proseguita con giudizio di merito senza pronuncia di alcuna ordinanza in favore del locatore;

– essersi opposta all’esecuzione per rilascio per la propria preter-missione nel giudizio in cui era stato conseguito il titolo azionato;

– essere intervenuta, nelle more del giudizio di merito dell’opposizione ad esecuzione ed in virtù di sentenza del tribunale partenopeo del 06/03/2017, la revoca dell’ordinanza di rilascio posta a base dell’opposta esecuzione;

– avere così il tribunale – con sentenza 23/11/2017 – dichiarato cessata la materia dei contendere e compensato le spese;

– avere la corte d’appello rigettato il gravame di essa ricorrente avverso tale pronuncia (e condannato quella alle spese del grado), motivando per la correttezza di tale compensazione, sia pure per una soccombenza virtuale sui generis, per essere stato il titolo esecutivo azionato revocato in corso di causa per motivi attinenti al diverso rapporto tra locatore e conduttore sublocatore, nonchè nel dubbio dell’esperibilità dell’opposizione da parte della sub conduttrice e dell’inopponibilità a quest’ultima del titolo conseguito dal primo nei confronti del secondo;

la questione, pure risolta con pronuncia qualificata di espresso valore nomofilattico da Cass. 29/11/2018, n. 30857 (resa nell’ambito della nuova “metodologia organizzativa… volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove o che presentano specifiche “criticità” in apposite udienze dedicate”: Cass. nn. 26049/18 e 33647/18, ordd. nn. 28848/18, 04964/2019 e 19614/19), risulta tra quelle rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza 06/03/2020, n. 6422, su ricorso 3322/17 r.g.;

è pertanto opportuno attendere la previa definizione della medesima questione.

P.Q.M.

dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul ricorso n. 3322/17 r.g., rimesso a quelle con ordinanza n. 6422/20.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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