Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3926 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11307-2005 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.V., BANCA NAPOLI SPA;

– intimati –

sul ricorso 16820-2005 proposto da:

SANPAOLO IMI SPA (OMISSIS), (nella qualità di incorporante e

quindi successore a titolo universale del BANCO DI NAPOLI spa)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 4, presso lo

studio dell’avvocato ALBISINNI FERDINANDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato IZZO FERDINANDO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, N.V.;

– intimati –

sul ricorso 16991-2005 proposto da:

N.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIRO MENOTTI 4, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI

FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SARRA MAURIZIO

EUSTACHIO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2004 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per inammissibilità ricorso

principale; assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti, N.V. ed il Banco di Napoli proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione in data 4.12.2001 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ingiunto al N., quale responsabile pro tempore della filiale di Matera, ed al Banco di Napoli il pagamento in solido della sanzione amministrativa di L. 50.000.000, oltre alle spese di L. 6.000.000, per avere omesso la segnalazione delle operazioni finanziarie di Z.M.F. per l’ammontare complessivo di L. 2.500.000.000, in violazione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 5, convertito nella L. n. 197 dello stesso anno; il convenuto Ministero si costituiva e, prodotta documentazione, chiedeva la reiezione dell’opposizione.

Con sentenza in data 3.6.2004/17.1.2005, il tribunale di Matera accoglieva le opposizioni e regolava le spese.

Osservava il giudicante che il verbale di contestazione del 19.3.2007 era caratterizzato dall’eccessiva sintesi dei fatti costitutivi dell’illecito e dalla mancanza delle circostanze di tempo e di luogo di compimento delle operazioni prese in esame, tanto da impedire all’incolpato di focalizzare gli accadimenti accertati; inoltre v’era discrasia tra il verbale ed una successiva rettifica in ordine all’ammontare della sanzione applicabile nella specie.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, illustrato anche con memoria, il Ministero; resistono con distinti controricorsi la Sanpaolo IMI spa, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di sei motivi ed il N. che ha a sua volta proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre ricorsi, il principale ed i due incidentali, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per violazione dell’art. 366 c.p.c. formulata dal controricorrente Sanpaolo IMI spa.

La norma suindicata, al comma 1, n. 3, prescrive che il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Nel ricorso in esame, il Ministero si è limitato a riassumere, in verità molto sommariamente, le vicende processuali della fattispecie che ne occupa, tralasciando completamente di esporre i fatti che avevano portato alla contestazione della violazione, che avrebbero dovuto dar contezza delle ragioni su cui si basava l’incolpazione e che secondo l’assunto poi sostenuto nei motivi, avrebbero trovato riscontro nei documenti che il tribunale avrebbe omesso di esaminare o comunque di valutare.

Devesi quindi rilevare la mancanza, nel complesso del ricorso, di una adeguata ricostruzione dei fatti di causa, atteso anche che la mera indicazione dei documenti la cui valenza sarebbe stata sottostimata o addirittura ignorata dal primo giudice, non ha contribuito a vicariare la carenza della parte espositiva, di talchè il dovuto esame , complessivo del ricorso non consente di pervenire comunque a ravvisare nell’atto nel suo complesso, contenente solo una generica esposizione, comunque parziale e mai testuale, di quei documenti che sarebbero stati a sostegno della sussistenza della violazione, la seppur sommaria esposizione degli elementi di fatto delle controversia. Deve ritenersi infatti che il ricorso per cassazione che non contenga indicazioni circa gli elementi di fatto da cui la controversia trae origine ed esaminati nella sentenza impugnata, deve essere considerato inammissibile a norma dell’art. 366 c.p.c. che, nel prevedere che il ricorso stesso debba contenere l’esposizione anche sommaria dei fatti di causa, pone un adempimento non di ordine formale, ma funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria degli esatti termini in cui la causa è nata e si è sviluppata (cons. Cass. 29.3.2006, n 7270, con molte altre nello stesso senso).

Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile.

L’eccezione di tardività sollevata in ordine ai ricorsi incidentali non è fondata, in ragione del fatto che il termine di proposizione decorreva dalla data del compimento della giacenza.

Il ricorso incidentale dell’IMI risulta condizionato, atteso che lo stesso ripropone i motivi di opposizione sviluppati in prime cure;

risulta pertanto assorbito.

Il ricorso incidentale del N. è anch’esso chiaramente condizionato, in ragione del fatto che anch’esso ripropone i profili di opposizione già proposti in prime cure, così dimostrando chiaramente di subordinare il ricorso all’accoglimento del ricorso principale; esso va pertanto dichiarato assorbito.

Quanto alle spese, la soluzione adottata e la riproposizione da parte dei ricorrenti incidentali, dei motivi di opposizione già proposti in prime cure, cosa questa che ipotizzava una ipotesi di applicazione dell’art. 384 c.p.c. difficilmente ipotizzabile, appare conseguente disporne la compensazione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali della Sanpaolo IMI spa e quello del N.. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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