Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15630 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 22/07/2020), n.15630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12029/2016 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SPARANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO MANCINO;

– ricorrente principale –

contro

RANDSTAT ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANGELO GABRIELE QUARTO, FRANCESCO

ROTONDI;

– controricorrente –

contro

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA DE VIVO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2253/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/04/2016 R.G.N. 7064/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 2253 in data 17 marzo – 12 aprile 2016 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva soltanto per quanto di ragione il gravame proposto dalla S.p.a. SVILUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione avverso la pronuncia del 15 febbraio 2011, mediante la quale il locale giudice del lavoro aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’anzidetta società, utilizzatrice, e la sig.ra M.M.A., dalla data di stipula della prima assunzione a seguito di contratto di somministrazione a tempo determinato e di successive proroghe con RANSTAD Italia S.p.a., a partire dal 10 aprile 2006, fino al 30 giugno 2008, con la condanna di SVILUPPO ITALIA CAMPANIA alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data di Cost. del rapporto, da determinarsi in separata sede. Di conseguenza, in parziale riforma della gravata pronuncia, confermata nel resto, il risarcimento del danno veniva rideterminato, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo; dichiarato inoltre improcedibile l’appello incidentale della RANDSTAD ITALIA nei confronti della M., venivano compensate le spese di lite tra queste ultime due parti, mentre quelle di secondo grado erano compensate per la metà, con la condanna della SVILUPPO ITALIA CAMPANIA, appellante principale, per il residuo, all’uopo liquidato, con attribuzione all’avv. Alfonso Mancino, procuratore antistatario costituito per l’appellata M., dichiarando inoltre per la suddetta appellante incidentale la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater;

della sentenza d’appello la suddetta M.M.A. ha chiesto la cassazione come da atto del 5 maggio 2016, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.p.a. in liquidazione mediante controricorso e ricorso incidentale con due motivi, in data 31 maggio 2016, al fine di veder rigettata ogni domanda di parte attrice, con conseguente integrale riforma della pronuncia di primo grado. Ha resistito al ricorso principale anche RANSTAD ITALIA S.p.a. come da controricorso di cui ha chiesto la notifica il 13 giugno 2016, quindi avvenuta come da relate dei successivi giorni 14 e 15;

la ricorrente incidentale ha poi depositato memoria illustrativa, con allegati in copia taluni precedenti giurisprudenziali (sentenze della Corte d’Appello di Napoli – sezione lavoro – nn. 5782/2018 e 137/2018).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la sig.ra M. ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21 e 27, nonchè della L. n. 183 del 2010, art. 32, censurando impugnata sentenza d’appello nella parte in cui, in parziale modifica della gravata pronuncia, aveva errato nel ritenere applicabile nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 32 cit., con tutte le conseguenze connesse alla limitata misura del risarcimento del danno riconosciuto ad essa ricorrente, mentre in realtà le disposizioni regolatrici nella fattispecie dedotta erano quelle già indicate nella sentenza di primo grado secondo gli anzidetti artt. 20, 21 e 27, e ciò proprio in quanto l’accertamento del primo giudicante circa la natura irregolare o illecita del contratto di somministrazione era stata per intero confermata dalla Corte di merito, con conseguenziale conferma delle disposizioni risarcitorie adottate dal giudice di primo grado;

con il secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente principale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dei succitati del D.Lgs. n. 276, artt. 20, 21, e 27, nonchè della L. n. 183, art. 32 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, artt. 38 e 39, censurando l’impugnata sentenza per avere riconosciuto ad essa ricorrente il solo diritto al risarcimento del danno, limitato dalla vecchia disciplina di cui al surriferito della L. n. 183, art. 32, sia del D.Lgs. n. 81, successivo art. 39, entrato in vigore il 15 giugno 2015 al solo periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la successiva pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro, avendo quindi errato nell’applicazione della succitata disciplina, non riconoscendo anche il connesso diritto dell’attore a vedersi corrispondere, per effetto della costituzione ex tunc del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, tutte le differenze retributive per i 26 mesi di mansioni espletate, importi scaturenti dalla differenza tra il percepito in virtù dei plurimi contratti di somministrazione irregolari ed il percependo in virtù della disciplina pattizia applicabile nel caso in esame, con riferimento in particolare al c.c.n.l. Sviluppo Italia;

con il primo motivo la ricorrente incidentale ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,22 e 27, in ordine alle norme ed ai principi in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, attesa la legittimità della causale ampia con riferimento all’indicazione nei contratti de quibus delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività esercitata dall’impresa utilizzatrice sul rilievo che la sentenza impugnata aveva negato la legittimità della causale indicata nei contratti di somministrazione lavoro intervenuti tra la società RANSTAD ITALIA (somministratrice) e la società ricorrente (utilizzatrice), ritenendosi che erroneamente la Corte territoriale avesse reputato necessaria l’indicazione puntuale e specifica delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, laddove le ragioni erano sempre state indicate nei contratti, avendo considerato come applicabile nel caso di specie la disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, ed altrettanto erroneamente abbia ritenuto necessaria la specificazione della causale, anzichè la sua mera indicazione fra le esigenze a tale scopo contemplate dalla legge anche in relazione all’ordinaria attività dell’utilizzatrice. Peraltro, non andava trascurata l’ottica di favore verso il lavoro somministrato espressa in maniera evidente dall’undicesimo considerando della direttiva 18-11-2008 n. 2008/104/CE, relativamente al lavoro interinale, per cui la Corte d’Appello non aveva tenuto conto che il campo di applicazione di detta direttiva era ben distinto e non sovrapponibile a quello fissato dalla direttiva n. 70/CE del 28-06-1999 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato. Pertanto, doveva ritenersi legittima l’apposizione delle causali “casi previsti dal c.c.n.l. di categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice. Picco di produzione”, “progetto reddito di cittadinanza – supporto e assistenza tagli operatori comunali pere la 2 annualità del reddito di cittadinanza e della misura di accompagnamento autoimpiego”, quanto meno sotto il profilo formale;

con il secondo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 167,414,416,115 e 116 c.p.c., soprattutto con riferimento alla violazione del principio di non contestazione delle risultanze documentali riguardo alle mansioni della lavoratrice in epigrafe e alla sussistenza d’un picco di produzione etiologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile e del progetto “reddito di cittadinanza”, sia in relazione al rigetto delle richieste istruttorie di parte datoriale;

tanto premesso, entrambi i ricorsi vanno disattesi in base alle seguenti ragioni;

rimandando l’esame dei due motivi del ricorso principale, vanno per contro necessariamente prima esaminate le due doglianze formulate con il ricorso incidentale, siccome attinenti alla medesima sussistenza del diritto vantato dall’attrice M. in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della convenuta società utilizzatrice;

in proposito il ricorso di SVILUPPO ITALIA CAMPANIA va disatteso alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, concernente casi analoghi a quello di cui è processo in questa sede (v. tra l’altro Cass. VI civ. – L n. 12455 del 23 marzo – 17 maggio 2017), dovendosi pertanto ribadire le argomentazioni, qui interamente condivise, svolte da Cass. lav. con sentenza n. 18046 del 20/05 – 20/08/2014 (considerazioni poi ancora confermate da Cass. VI civ. – L con ordinanza n. 6606/11.026.04. 2016);

sebbene la somministrazione di lavoro trovi nel D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg. – e non nel D.Lgs. n. 368 del 2001 – la propria specifica disciplina, in ogni caso, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e l’effettiva assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. Cass. 9.9.13 n. 20598);

quanto alla contestazione della necessità dell’esigenza di specificità, che giustifica il ricorso allo specifico strumento contrattuale, sostenendone la ricorrente la rilevanza solo con riguardo al contratto a termine diretto, la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva, che è richiesta anche per tale tipologia contrattuale;

non osta a tale ricostruzione – come sottolineato da Cass. n. 17540/2014 – la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, la quale ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, NICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale, derivando tale inapplicabilità solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 104/2008) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (cfr. sul punto Cass. n. 17540 cit.);

nella specie la Corte di merito ha rilevato, in particolare, non soltanto la genericità delle causali inserite nei due impugnati contratti commerciali di somministrazione (casi previsti dalla contrattazione collettiva – picco di attività – attuazione del D.Lgs. n. 185 del 2000), ma anche l’impossibilità, per l’effetto dell’anzidetta genericità, di ricostruire a posteriori al momento della conclusione del contratto a termine l’esistenza di fatti specifici e temporanei posti a giustificazione del ricorso alla somministrazione a termine, attesa l’astrattezza della dicitura “esigenze di carattere organizzativo e produttivo”, ciò che non consentiva di stabilire un collegamento tra le menzionate esigenze e quelle aziendali esistenti al momento della conclusione del contratto a termine, la cui verifica in concreto nella specie non era possibile per l’assoluta genericità della causale, donde il venir meno del presupposto giustificativo della somministrazione a tempo determinato. Pertanto, in base alle suddette generiche causali non risultavano indicate, in relazione al periodo, al luogo ed alla tipologia di lavoro, per quali precise ragioni si sarebbe resa necessaria la stipula di quei contratti, laddove, quindi, sarebbe stato onere della società appellante provare che il ricorso alla somministrazione era motivato da ragioni, non necessariamente eccezionali, ma, ancorchè attinenti all’ordinaria attività, avessero carattere temporaneo…Ciò senza oltremodo considerare che, come già ricordato dal primo giudicante, la temporaneità ontologicamente caratterizzante i picchi di attività nell’ambito dell’ordinario svolgimento imprenditoriale, appariva smentita dalla incontestata protrazione della prestazione per la durata di 25 mesi consecutivi. La Corte di merito, inoltre, motivava specificamente in ordine al rigetto del terzo motivo posto a sostegno dell’interposto gravame, concernente l’onere probatorio a carico dell’utilizzatrice, la cui richiesta di istruttoria orale veniva disattesa (cfr. in part. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata);

nel caso esaminato, pertanto, la somministrazione a tempo determinato risultava avvenuta al di fuori delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, non essendo state specificamente enunciate le ragioni contemplate da detta normativa, attesa l’estrema genericità, e quindi l’inconsistenza della causale giustificativa menzionata nel contratto di somministrazione, avuto riguardo alla dicitura picco di attività previsto dalla contrattazione collettiva – attuazione D.Lgs. n. 185 del 2000, del tutto astratta, in base ai principi affermati da questa Corte con le pur citate sentenze nn. 20598/2013 e 6933/2012, che non consentiva quindi alcun reale controllo sulle ragioni poste a sostegno dell’intervenuto contratto a termine;

quanto poi alla corrispondenza, non rilevata dai giudici di merito, che invece, secondo la ricorrente incidentale (con il secondo motivo) sarebbe emersa dalla mancata contestazione, da parte convenuta delle risultanze documentali in base alle quali doveva considerarsi provata, in riferimento alle mansioni del lavoratore, la sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale, sul punto, in primo luogo, si rilevano inammissibili difetti di specificità e di autosufficienza, in violazione di quanto invece previsto dall’art. 366 c.p.c., in proposito, non essendo stati tra l’altro ritualmente riprodotti i motivi dell’appello a suo tempo proposto dalla società; per altro verso – in conformità a quanto affermato da Cass. 18046/2014 cit. – la doglianza muove da un’errata ricostruzione del principio di non contestazione. Invero, come specificamente rilevato sul punto nella motivazione della sentenza qui impugnata circa le contestazioni di parte attrice, il lavoratore istante aveva già negato che nel proprio caso vi fossero in concreto ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alla somministrazione di lavoro, di guisa che non doveva formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni della società resistente. In altre parole, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (v. anche Cass. lav. n. 6183 del 14/03/2018: la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo);

del resto, l’onere di contestazione concerne soltanto le allegazioni in punto di fatto contenute negli atti difensivi della parte avversaria, ma non i documenti da questa prodotti (che è cosa processualmente diversa), rispetto ai quali rileva unicamente l’onere di un eventuale disconoscimento, nei casi e nei sensi di cui all’art. 214 c.p.c., o quello di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (cfr. Cass. III civ. n. 16908 del 27/06/2018: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste. Parimenti, secondo Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 3126 in data 01/02/2019, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice.

V. altresì Cass. III civ., ordinanza n. 3022 – 08/02/2018: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l’effetto – inammissibile – di demandare alla controparte – e anche al giudice – l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo.

In senso conforme, id. n. 12748 del 21/06/2016: l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice. V. altresì analogamente Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 6606 del 6/4/2016: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, o di proporre querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice);

peraltro, non gioverebbe alla ricorrente neppure intendere il tenore della doglianza di cui al secondo motivo come sostanziale denuncia di travisamento delle risultanze processuali e/o di vizio di motivazione, trattandosi di critiche comunque non riconducibili ad alcuna di quelle consentite dal vigente art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la cui nuova formulazione (qui ratione temporis applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, in relazione all’impugnata sentenza, risalente all’anno 2016) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nei termini in cui ciò è stato meglio chiarito nelle pronunce di questa Corte a s. u. 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054;

nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione di lavoro in relazione alle mansioni assegnate alla è stato senz’altro esaminato dalla Corte di merito, le cui valutazioni restano, ad ogni modo, insindacabili in sede di legittimità, laddove inoltre l’anzidetto apprezzamento in termini di genericità si è pure ripercorso, evidentemente, sulle richieste di carattere istruttorio avanzate dalla società, con inevitabile incidenza quindi sulla stessa ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata dalla stessa parte;

ritenuta, pertanto, la correttezza, in punto di diritto, dell’applicazione fatta della suddetta normativa, nel caso di specie, dalla Corte partenopea circa l’affermato diritto sull’an, vanno d’altro canto anche disattese le contrapposte doglianze di parte attrice circa il quantum dovutole, nei sensi di cui al primo e al secondo motivo del ricorso principale; invero, deve ancora ribadirsi (Cass. lav. n. 17540 – 01/08/2014), che in tema di somministrazione di lavoro, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (come autenticamente interpretato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione (in senso conforme, tra le altre, Cass. lav. n. 8148 del 3/4/2018). Ciò premesso, va rilevato che nella specie la Corte di merito, applicati correttamente i principi di diritto in materia, ha osservato in primo luogo come il Tribunale ai fini della liquidazione del danno avesse implicitamente utilizzato il criterio in precedenza adottato per il ristoro di quanto dovuto a titolo di risarcimento nel caso di nullità, parziale, del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con conseguente conversione, dalla messa a disposizione delle energie lavorative, laddove nella specie la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, risultava applicabile per effetto della invalidità D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 27, donde la sanzione della riconduzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’impresa utilizzatrice, dovendo quindi il contratto a termine intercorrente direttamente con quest’ultima essere vagliato alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001. Pertanto, tenuto conto della durata dell’intero periodo lavorato, ed avito pure riguardo ai criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, l’indennizzo omnicomprensivo di cui al cit. art. 32, era liquidato nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

si appalesa, pertanto, l’infondatezza di quanto dedotto con le succitate doglianze addotte dalla ricorrente principale, non potendosi d’altro canto sindacare in questa sede l’apprezzamento in punto di fatto di quanto giudicato congruo nel caso di specie circa l’entità dell’indennizzo spettante ai sensi del succitato art. 32;

d’altro canto, quanto poi in particolare alla terza censura della ricorrente M., costei in effetti prospetta una pretesa creditoria, relativamente ai periodi lavorati, a titolo di differenze retributive, oggettivamente diversa da quella di natura essenzialmente risarcitoria dovuta a causa della cessazione (anticipata) dell’attività di lavoro, connessa all’invalida somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l’impresa utilizzatrice, quindi limitatamente ai periodi non lavorati, perciò non retribuiti, ma per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tuttavia a far luogo dalla costituzione in mora da parte di quest’ultimo diretto interessato, mediante la formale messa a disposizione delle proprie energie lavorative), risarcimento poi dovuto nei limiti dell’indennizzo all’uopo previsto dall’art. 32, non ignorando, d’altro canto, questo collegio il principio di diritto (Cass. lav. n. 17248 del 02/07/2018), secondo cui, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (in senso analogo v. anche Cass. VI civ. – L n. 262 del 12/01/2015. Cfr. altresì Cass. lav. n. 19295 del 12/09/2014: l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, costituisce una specie di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione, sicchè essa non può essere applicata al periodo successivo a detta sentenza);

nel caso di specie, come già sopra osservato, la Corte di merito ha valutato in punto di fatto i parametri utili alla determinazione di quanto preteso dall’interessata, mentre il ricorso (principale) della predetta appare oltremodo carente, ex art. 366 c.p.c., nell’enunciazione di quanto a suo tempo richiesto, segnatamente il quantum deberatur, con la domanda di cui all’atto introduttivo del giudizio, tanto più che nemmeno risultano precisate le differenze retributive, apoditticamente e genericamente affermate, peraltro in relazione a non meglio indicato “CCNL Sviluppo Italia”, per di più neanche precisato nell’indice della produzione ex art. 369 c.p.c., in calce allo stesso ricorso (v. anche le contestazioni sul punto a pag. 10 del controricorso di Sviluppo Italia Campania in liquidazione, laddove in particolare detta società ha dedotto l’identica corrispondenza della retribuzione percepita dalla M. a quella corrisposta ai lavoratori della stessa controricorrente);

pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, sussistendo reciproca soccombenza tale da giustificare l’integrale compensazione delle relative spese tra le parti costituite. Parimenti vanno compensate le spese nei confronti della controricorrente RANDSTAD ITALIA (somministratrice del lavoro a tempo determinato in questione), contro la quale nulla è stato richiesto dalle altre parti, almeno per quanto concerne questo giudizio di legittimità. Nè, peraltro verso, RANDSTAND ITALIA risulta aver impugnato la sentenza d’appello laddove dichiarava improcedibile il gravame incidentale spiegato dalla medesima nei confronti della M., con conseguente definizione di ogni contenzioso, almeno limitatamente a questo processo, nei riguardi della stessa RANDSTAD ITALIA (come peraltro anche espressamente riconosciuto a pag. 17 del suo controricorso, sicchè mancherebbe anche un apprezzabile interesse di detta società a resistere al ricorso principale. Cfr. comunque Cass. II civ. n. 10171 del 27/04/2018: in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell’impugnazione, a nulla rilevando che il ricorso sia notificato anche a queste ultime, atteso che la notificazione prevista dall’art. 332 c.p.c., non contiene una “vocatio in jus”, ma ha valore di semplice “litis denuntiatio”, volta a far conoscere ai destinatari l’esistenza di una impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora essa non sia esclusa o preclusa. Conforme Cass. V civ. n. 9002 del 16/04/2007.

V. inoltre Cass. III civ. n. 2208 del 16/02/2012: in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in jus”, e la soccombenza. In senso analogo Cass. I civ. n. 5508 del 21/03/2016: nell’ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell’appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di “vocatio in jus” ma di mera “litis denuntiatio”, sicchè questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonchè la soccombenza);

atteso, infine, l’esito del tutto negativo delle impugnazioni qui proposte, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso principale e incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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