Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15564 del 21/07/2020
Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 21/07/2020), n.15564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 806/2019 proposto da:
K.P.G.A., rappresentato e difeso dall’avvocato
Michele Colucci giusta procura speciale in calce al ricorso ed
elettivamente domiciliato in Roma Via Archimede, 78 presso lo studio
dell’avvocato Luigi Patricelli;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/07/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
K.P.G.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bari che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorrente denunzia, col primo mezzo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis per esser mancata la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla commissione territoriale e per esser mancata altresì la celebrazione dell’udienza e l’audizione anche in sede giudiziale; denunzia poi, col secondo mezzo, la nullità del procedimento amministrativo e del decreto impugnato per omessa o insufficiente valutazione della sussistenza dei requisiti della protezione internazionale;
è fondato il primo motivo, seppure nei limiti del profilo che segue;
nè dal testo del provvedimento impugnato, nè dagli atti a disposizione della Corte, risulta che si sia provveduto alla fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale, nonostante la notoria indisponibilità di sistemi di videoregistrazione per i colloqui in fase amministrativa;
deve essere ribadito che, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti (anche se non è tenuto, poi, in questa, a sottoporre il ricorrente a nuova audizione), configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 1771718, Cass. n. 32029-18, Cass. 14148-19);
ne segue che, niente risultando in proposito, il decreto va cassato e la causa rinviata al tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame;
resta assorbito il secondo motivo;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020