Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15452 del 21/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 21/07/2020), n.15452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20274-2019 proposto da:
S.B., rappresentato e difeso dall’avv.to Giacomo Mezzena e Avv.
Angelo Colucci, elettivamente domiciliato in Roma, v. Italo Carlo
Falbo, n. 22;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei
Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1177/2019 della Corte d’appello di Milano;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– a seguito di ricorso notificato da S.B. il 15/4/2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha negato la protezione internazionale e forme complementari di protezione, il Ministero dell’interno resiste con controricorso notificato il 3/6/2019.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè, come risulta da certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 10/7/2019, non è stato depositato nel termine di giorni venti dalla notifica al resistente avvenuta a mezzo dell’ufficiale giudiziario il 15/4/2019;
– la declaratoria di improcedibilità e l’applicazione del principio di soccombenza comportano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 904/1963);
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-2 sezione civile, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020