Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15453 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33730-2018 proposto da:

MILAHI FARID, elettivamente domiciliato in Roma, Via Varrone 9,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli, rappresentato e

difeso dall’avvocato Luigi Robol;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS), MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento, depositata il

12/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– si tratta di ricorso avverso il decreto adottato dal Presidente della Corte d’appello di Trento all’esito di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, proposta da M.F. contro il decreto dell’8.3.2018 di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dalla Corte d’appello in relazione al giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado che l’aveva condannato per il reato a lui ascritto;

– la corte trentina aveva respinto l’istanza di ammissione proposta in appello argomentando con l’intervenuto accertamento della mancanza dei presupposti a seguito del carattere definitivo assunto dal precedente provvedimento adottato dal tribunale il 3.4.17, di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di prime cure;

– il Presidente della Corte d’appello ha rigettato l’opposizione nel merito, sulla base della considerazione che, in difetto di allegazioni da parte dell’istante circa la sua capacità reddituale, era legittimo il ricorso a presunzioni semplici fondate sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale;

– da quest’ultimo era desumibile la dedizione del M. alla commissione di reati contro il patrimonio e nell’ambito della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con un grado di abitualità idoneo a sorreggere l’opinione di un acquisito costume di vita incentrato sull’attività delittuosa dalla quale ricavare la fonte del proprio reddito;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-il primo motivo con cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta (cioè della compagna convivente sul capitolo: “Vero che nell’anno 2016 il redditi del F. derivante da attività lecite e illecite è stato inferiore a Euro 11.528,41”), è inammissibile, attingendo all’esercizio delle facoltà che l’art. 702 ter c.p.c., assicura al giudicante, prevedendo che egli proceda agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del procedimento;

– in tale prospettiva il giudicante ha dato conto delle valutazioni istruttorie operate, esplicitando che la nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata nel febbraio 2018, sebbene ammissibile, era generica e priva di documentazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante riduzioni reddituali rispetto alla situazione sulla cui base era stata rigettata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di prime cure e che neppure in sede di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, erano state dedotte circostanze di valenza innovativa rispetto alla situazione in precedenza esaminata (cfr. pag. 5 del decreto impugnato);

– ciò posto, la mancata ammissione della prova testimoniale non è causa di nullità del provvedimento ma legittima espressione dell’apprezzamento del giudice di merito;

– il secondo motivo, con cui si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79 e 96, è manifestamente infondato;

– il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, dispone che “Il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche”;

– il provvedimento impugnato esamina la situazione patrimoniale del M. sulla scorta dei suddetti parametri, tenendo conto del tenore di vita desunto dagli accertamenti contenuti nel certificato del casellario giudiziale e fornendo le motivazioni della conclusione cui perviene, con la conseguenza che la censura (che, ancorchè riferita al vizio di violazione di legge, critica, in sostanza, l’apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito in ordine alla mancata dimostrazione di una riduzione reddituale del ricorrente rispetto alla situazione accertata con il provvedimento del tribunale del 3.4.17) è manifestamente infondata;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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