Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15467 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36051-2018 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Dei Salesiani

4, presso lo studio dell’avvocato Luigi I., che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Di

Villa Pepoli 4, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Coluzzi,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3863/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 06/06/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– si tratta di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma di rigetto dell’impugnazione proposta dall’avvocato I. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna da lui proposta nei confronti di S.F.A. in solido con D.C.M., ritenendo l’inesistenza di un obbligo di garanzia a carico di S. nei confronti dell’originario attore I.;

– il contenzioso trae origine dall’incarico professionale svolto dall’avvocato I. nell’interesse del signor D.C., all’esito del quale una società assicuratrice era stata condannata al pagamento di un certo importo a favore del D.C.;

– sulla base di ciò intervenivano degli accordi per la consegna dell’importo giudizialmente liquidato e per il pagamento del compenso dovuto al difensore che sfociavano in un ulteriore contenzioso promosso dall’avvocato nei confronti dell’ex cliente D.C. e del S.; quest’ultimo, secondo la prospettazione dell’avvocato I., aveva assunto congiuntamente al D.C. l’impegno, non rispettato, del pagamento del compenso dovutogli, rilasciando un assegno in garanzia al sig. E.A., collaboratore di studio dello stesso avv. I.;

– all’esito del giudizio di primo grado instaurato dall’avv.to I. nei confronti del D.C. e del S., il tribunale adito aveva accolto la domanda di condanna al compenso solo nei confronti del D.C., rigettando la domanda nei confronti del S.;

– la pronuncia di primo grado veniva appellata e la corte d’appello di Roma ha respinto entrambi i motivi di impugnazione;

-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso S.F.A.;

– entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112,115 e 346 c.p.c. per avere il giudice d’appello, estendendo officiosamente l’indagine alla sentenza pronunciata nel contenzioso nel contenzioso E./ S., escluso l’obbligazione di garanzia statuita dal giudice di primo grado (allorchè ha ritenuto che D.C. è inadempiente all’obbligo del pagamento dell’importo concordato e obbligato in solido con il proprio garante);

– con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 112,342 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. per non avere la corte territoriale motivato in merito alla censura sollevata dall’appellante con specifico riguardo alla mancata considerazione dell’obbligazione solidale assunte dai due convenuti D.C. e S.;

– in difetto di evidenza decisoria, il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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