Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6925 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6925 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FONTANELLA ALBERTO N. IL 03/01/1953
avverso la sentenza n. 12/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 20/11/2013
Fatto e diritto
FONTANELLA Alberto ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ha riconosciuto
colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme
sulla circolazione stradale
della reformatio in peius con riferimento alla condanna al pagamento della provvisionale
in favore della parte civile.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La prima censura è tipicamente di merito, risolvendosi in una diversa ricostruzione del
compendio probatorio.
Va del resto ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e
nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti,
accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di
ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di
apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da
adeguata motivazione (Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc.
Benelli): qui sviluppata, attraverso il richiamo alla deposizione della persona offesa, dei
testimoni e dei rilievi fotografici, tutti ritenuti con correntemente dimostrativi della colpa
dell’imputato.
Quanto al secondo motivo, basta ricordare che il divieto di reformatio in peius
concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale, ma non si estende alle
statuizioni civili della sentenza (Sezione V, 20 giugno 2013, Chillè ed altro).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
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Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità e si prospetta la violazione del divieto
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013
Il Consigliere estensore