Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3843 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.P.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia
66, presso gli avv.ti prof.ri Fantozzi Augusto, Belli Contarini
Edoardo e Giuliani Francesco, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente e ricorrente incidentate –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sardegna (Cagliari), Sez. 6, n. 45/6/06 del 21 febbraio 2006,
depositata il 5 giugno 2006, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli; Disposta
preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso
incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto che il ricorso principale poggia su due motivi con i quali si denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 143 e 144 e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) la decisione del giudice di merito in ordine all’interpretazione del presupposto impositivo;
Visto che il ricorso incidentale poggia su tre motivi con i quali si denuncia sotto il profilo del vizio di violazione di legge il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso originario e sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla supposta mancata prova di tardività;
Ritenuto che il ricorso principale è inammissibile, quanto al primo motivo perchè non viene indicato con chiarezza il fatto controverso;
quanto al secondo motivo per l’astrattezza del quesito di diritto formulato, omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass. S.U. n. 24339 del 2008);
Ritenuto che nel rigetto del ricorso principale resta assorbito il ricorso incidentale e che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010