Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15411 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 20/07/2020), n.15411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14023-2014 proposto da:

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

GIOVANNI AMENDOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo

studio dell’avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EDIZIONI CONDE’ NAST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO FOSSATI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5921/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2013 R.G.N. 2470/2007.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma la società Edizioni Condè Nast s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) per l’importo di Euro 258.999,00, oltre interessi e spese, per contributi e sanzioni di legge dovuti in riferimento a:

a) Contributi sulle somme erogate a titolo di “risarcimento indennità mancato preavviso”;

b) Contributi sulla somma versata alla giornalista Governi nell’ambito di accordo transattivo per la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) Contributi in relazione al rapporto di lavoro dei dipendenti B., P., Z., inquadrati – ai fini retributivi e previdenziali – con rapporto di lavoro ai sensi del CCNL Grafici Editoriali e da ritenersi invece come dipendenti che espletavano mansioni giornalistiche;

d) Contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro subordinato tra la predetta azienda editoriale e i giornalisti L., A. e O., per i quali deduceva l’opponente la natura di collaborazione autonoma del rapporto.

2. Il Tribunale rigettava l’opposizione con sentenza del 23.10.2006.

3. Avverso la citata sentenza di prime cure la società proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Roma, limitatamente ai crediti suindicati sotto le lettere b), c) e d). si costituiva per resistere all’impugnazione.

4. Con sentenza pubblicata il 12.9.2013 la Corte territoriale, constatato il passaggio in giudicato delle statuizioni della decisione di prime cure in relazione ai crediti suindicati sotto la lettera a), in riforma dell’impugnata sentenza revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’INPGI; condannava la società appellante al pagamento in favore dell’INPGI, a titolo di contributi e sanzioni dovuti fino alla data del 15.10.2003 – per le inadempienze specificate in motivazione – della complessiva somma di Euro 126.519,00, oltre ulteriori sanzioni dalla predetta data, nonchè al pagamento di 1/2 delle spese del doppio grado di giudizio.

5. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale accoglieva il gravame della società in relazione ai crediti sub b), e, in parte, sub c).

6. In ordine ai primi, cioè quelli inerenti ai contributi sulla somma versata alla giornalista G. nell’ambito di accordo transattivo per la risoluzione del rapporto di lavoro, la Corte territoriale osservava che l’erogazione litigiosa rientrava nell’ipotesi di esclusione dalla contribuzione, anche se erogata dopo il licenziamento, avendo le parti con transazione novativa risolto consensualmente il rapporto con decorrenza pregressa e non risultando inoltre che vi fossero tra le parti questioni ulteriori e diverse rispetto a quella della cessazione del rapporto di lavoro, per cui la rinuncia ad ogni eventuale pretesa era da stimarsi alla stregua di una clausola di stile, e riferendosi la norma applicabile, il D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 che aveva novellato la L. n. 153 del 1969, art. 12 nella sua ampia accezione, a qualsiasi genere di erogazioni traenti origine dalla cessazione del rapporto.

7. Relativamente ai secondi, il gravame della società veniva accolto esclusivamente in ordine alla posizione della dipendente Z.P.. Sul punto la Corte territoriale rilevava che l’unica testimonianza che sorreggeva la motivazione della decisione di prime cure sulla natura giornalistica dell’attività lavorativa era quella dell’ispettore verbalizzante, che tuttavia riferiva, con giudizi valutativi, notizie apprese da terzi, mentre a tale deposizione si contrapponeva quella della teste I., che descriveva i compiti di questa dipendente come attività di segreteria, per cui la situazione di incertezza e conflitto delle fonti di prova imponeva il rigetto della domanda dell’INPGI.

8. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma l’INPGI propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria. la società Edizioni Condè Nast s.p.a. non ha notificato un controricorso, ma ha depositato prima procura notarile speciale il 22.5.2015 e poi memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. L’Istituto ricorrente eccepisce l’inammissibilità della memoria depositata dalla parte intimata, pur ammettendo che la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di rito camerale di legittimità di cui al D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016, e in ordine ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto-legge, riconosce all’intimato che abbia depositato procura speciale prima di quest’ultima data la facoltà di depositare memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

3. Il principio, richiamato dallo stesso Istituto ricorrente, è stato affermato in particolare da Cass. n. 7701 del 2017 (ord.). In questa decisione la Corte ha osservato come la parte che abbia depositato la sola procura notarile, senza notificare alcun controricorso, ma tanto prima della novella del 2016 del rito di legittimità, in un tempo in cui tanto le avrebbe pur sempre consentito – alla stregua se non altro della giurisprudenza consolidata fino a quel momento (fin da Cass. n. 822 del 1968) – di prendere almeno parte appunto alla discussione orale, ove la causa fosse stata trattata in pubblica udienza, o al suo difensore di essere sentito in camera di consiglio, ove la causa fosse stata trattata con il rito della camera di, consiglio secondo la disciplina vigente al momento in cui la costituzione era avvenuta, in entrambi i casi depositando in cancelleria memoria scritta in tempo anteriore; e però, con la novella sopravvenuta ed immediatamente applicabile anche al ricorso già pendente (o depositato, siccome per esso non era stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio), evenienza che certo non poteva essere prevista al momento in cui la parte intimata aveva scelto di non notificare controricorso ma di optare per la linea difensiva di depositare la sola procura notarile fidando sulla giurisprudenza che ad essa avrebbe consentito l’estrinsecazione di quelle minime facoltà difensive, queste ultime sono state ulteriormente ridotte alla sola interlocuzione scritta della possibilità di depositare memoria ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c.. In conseguenza, ha opinato la Corte, in questo contesto è allora gioco forza riconoscere, al fine di non conculcare del tutto il diritto di difesa della parte e quanto meno nella presente fase a subire una repentina ed imprevista benchè in sè, ovverosia a regime, perfettamente legittima (Cass. n. 395 del 2017 (ord.); n. 4541 del 2017 (ord.)) riduzione delle modalità di estrinsecazione di quello, quanto meno il diritto appunto ad interloquire, nelle forme ancora consentite e quindi egualmente per iscritto con la memoria anche in (e nonostante il) difetto di previa notifica di alcun controricorso.

4. A tale giurisprudenza il Collegio intende dare continuità. Ne segue, vista la data già richiamata del deposito della procura speciale notarile nella cancelleria di questa Corte, che la memoria depositata dalla parte intimata deve ritenersi ammissibile.

5. Quanto alle doglianze fatte valere nel ricorso, i primi due motivi attengono alla questione della sottoposizione a contribuzione previdenziale INPG1 della somma corrisposta a seguito di transazione raggiunta dalla società Edizioni Condè Nast con la giornalista G.E., e gli altri due attengono alla statuizione della sentenza impugnata inerente al tipo di attività svolto dalla dipendente Z..

6. Con il primo motivo l’Istituto ricorre per violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 degli art. 1362 c.c. e ss, art. 2113 c.c. e art. 2115 c.c., nonchè per vizi della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella nuova formulazione per avere la Corte territoriale escluso ogni obbligo contributivo in capo alla società con riferimento all’importo di 183.000.000,00 di Lire italiane corrisposto alla dipendente G.E. a titolo d’incentivo all’esodo.

7. Con il secondo motivo l’INPGI si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè della violazione e falsa applicazione degli art. 112,115,132 n. 4 e 277 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. per avere i giudici di appello mancato di considerare che, da un lato, nella conciliazione fosse indicata una data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro risalente a cinque mesi prima del giorno della sottoscrizione e, dall’altro, che l’accordo litigioso si concludeva con una clausola finale con cui la G. dichiarava di non aver “null’altro a pretendere nei confronti della Società”, ivi comprese eventuali pretese retributive, e si deduce anche l’assenza di una specifica motivazione su tale ultimo punto.

8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 1 e seguenti del CCNL del settore giornalistico, degli art. 1362 c.c. e ss., oltre che nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5 nella sua nuova formulazione, per aver la Corte territoriale ritenuto non dovuti i contributi previdenziali richiesti per la posizione della dipendente Z.P. non risultando provata la natura giornalistica dell’attività dalla stessa svolta. Oltre a ciò, l’Istituto ricorrente, quanto alla dedotta nullità della sentenza, deduce che la sentenza non avrebbe spiegato per quale ragione la posizione delle dipendenti B. e P. fossero state decise in maniera difforme da quella della Z.P..

9. Con il quarto motivo “in estremo subordine” si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 421,437 c.p.c., aqrt. 118 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per non aver il giudice di appello disposto i necessari approfondimenti, eventualmente richiesti dalle risultanze istruttorie.

10. Il primo motivo di ricorso, che inerisce all’assoggettabilità a contribuzione previdenziale INPGI della somma corrisposta a seguito di transazione raggiunta dalla società Edizioni Codè Nast con la giornalista G.E., individua quattro distinte ragioni del decidere della sentenza impugnata quanto a questa posizione, e procede alla critica di ciascuna di esse.

11. Tali ragioni vengono così individuate:

– Esistenza di una transazione novativa – con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, cioè 17.2.1998 e corresponsione della somma litigiosa a titolo di incentivo all’esodo – che escludeva qualsiasi obbligo contributivo a carico della datrice di lavoro (in mancanza di collegamento con il rapporto di lavoro);

– Irrilevanza della data della corresponsione in presenza di transazione novativa che risolveva consensualmente il rapporto, con effetto retroattivo;

– Inesistenza di pregresse questioni di carattere retributivo;

– Ampia accezione della norma (della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4, lett. b nel testo vigente ratione temporis) la quale stabilisce che tutte le erogazioni che traggono comunque origine dalla cessazione del rapporto sono esenti da contribuzione.

12. Sotto il primo profilo l’INPGI fa valere che la giurisprudenza di legittimità riterrebbe l’irrilevanza di una transazione tra datore di lavoro e lavoratore ai fini di affermare la sussistenza o l’insussistenza di un obbligo contributivo.

13. In realtà i principi affermati nell’invocata giurisprudenza, se sono effettivamente fermi nel ritenere l’irrilevanza di una transazione tra datore di lavoro e lavoratore al fine di affermare la sussistenza o l’insussistenza di un obbligo contributivo, non eliminano l’onere per l’ente creditore di allegare e provare quali siano nell’accordo transattivo le poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro.

14. Va, infatti, premesso che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 20146 del 23.9.2010) ha già avuto modo di affermare in caso analogo che “in tema di obblighi previdenziali, qualora sia intervenuta una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti ha natura novativa in quanto costituisce l’unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione. Ne consegue che le somme dovute al lavoratore, ancorchè aventi natura retributiva, sono disancorate dal preesistente rapporto, con l’ulteriore conseguenza che, nella vigenza della L. n. 153 del 1969, art. 12 tale importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.” (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 13717 del 14.6.2006). Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 17495 del 28.7.2009) che “le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti della L. n. 153 del 1969, art. 12 – nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 – dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l’obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l’INPS può azionare il credito contributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito – quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito sul presupposto che il giudice avesse erroneamente ritenuto che le somme erogate in esecuzione di un contratto di transazione fossero comunque soggette a contribuzione ed avesse, perciò, omesso di verificare eventuali rinunce da parte dei dipendenti a crediti realmente sussistenti).”.

15. In sostanza, anche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria, l’indagine del giudice sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, anche perchè le stesse potrebbero trovarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione.

16. In effetti, la estraneità della transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630).

17. Dal complesso di questi principi discende che le somme pagate a titolo di transazione “dipendono” da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l’accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicchè la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 17495 del 2009 sopra citata).

18. Tra l’altro, il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dall’1.1.1998, all’art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), nel novellare il citato L. n. 153 del 1969, art. 12 applicabile al caso in esame, prevede al punto 4 l’esclusione dalla base imponibile di numerosi emolumenti, tra i quali, ad esempio, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, cioè la categoria nella quale la Corte territoriale ha inquadrato la fattispecie litigiosa, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

19. Alla luce di tale nuova disposizione risulta, quindi, rafforzata la necessità di dover provare e distinguere all’interno di un accordo transattivo quelle che sono le poste di sicura natura retributiva e di collegamento intrinseco al sottostante rapporto di lavoro al fine del loro assoggettamento ad imposizione contributiva (Cass. sez. lavoro n. 27933 del 23.11.2017).

20. Orbene, la Corte d’appello di Roma si è attenuta a tali principi e con motivazione adeguata ha considerato che la somma litigiosa rientrava nell’ipotesi di esclusione della contribuzione, anche se erogata dopo il licenziamento, avendo le parti con transazione novativa risolto consensualmente il rapporto con decorrenza pregressa, non risultando che vi fossero tra le parti questioni ulteriori e diverse rispetto a quella della cessazione del rapporto di lavoro, per cui la rinunzia ad ogni eventuale pretesa era da stimarsi alla stregua di una clausola di stile.

21. Nè può darsi seguito alla censura mossa alla sentenza impugnata perchè essa avrebbe considerato irrilevante la data delle transazione, assumendo che si trattava di transazione novativa che risolveva consensualmente il rapporto con effetto retroattivo “nonostante le precise indicazioni risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti”, per cui si deduce la violazione degli art. 1362 e 1363 c.c., ma tali “precise indicazioni” non vengono precisate nè trascritte nel ricorso, che difetta così di autosufficienza. Del tutto generica è la censura di omessa motivazione che pure viene sollevata in questo contesto. Di qui l’inammissibilità di questo profilo.

22. Quanto al profilo di questo motivo relativo alla dedotta violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avendo i giudici di appello in tesi erroneamente attribuito alla clausola dell’accordo transattivo secondo la quale la G. “non avrà null’altro a pretendere nei confronti della società” la mera valenza di una clausola di stile, esso è pure infondato.

23. Ritiene il Collegio che la doglianza non critichi efficacemente la lettura della clausola litigiosa ritenuta dalla sentenza impugnata.

24. La doglianza consiste, infatti, in una diversa interpretazione della clausola in questione e quindi del risultato interpretativo in sè. Ma esso spetta esclusivamente al giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, qualora sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici o giuridici (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie (per le ragioni illustrate a pag. 3 della sentenza impugnata), nel quale la Corte territoriale, nel pieno rispetto delle norme di ermeneutica, in particolare ricercando la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, ha collegato la sua interpretazione all’assenza tra le parti di questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle della cessazione del rapporto di lavoro. Nè, d’altro canto, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), può darsi ingresso ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

25. Non essendo stata efficacemente censurata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la somma litigiosa non era assoggettabile a contribuzione essendo stata corrisposta a titolo di incentivo all’esodo, non c’è luogo ad esaminare l’ultimo profilo del primo motivo, relativo alla, in tesi, troppo ampia interpretazione dell’art. 12 citato assunta dalla Corte di appello, con una distinta ed autonoma ragione del decidere, trattandosi di profilo evidentemente inammissibile non potendo il suo eventuale accoglimento comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

26. Il secondo motivo, sempre inerente alla posizione della giornalista G.E., non individua fatti non esaminati dal giudice di appello avendo la Corte romana esaminato rispettivamente sia la posteriorità della data della transazione rispetto a quella del licenziamento sia la clausola finale. Sotto il profilo della violazione di norme di diritto – melius, error in procedendo – l’Istituto ricorrente denuncia una carenza assoluta di motivazione, ma in realtà, come è apparso anche in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, l’iter logico seguito dalla Corte territoriale è perfettamente ricostruibile dalla lettura della sentenza impugnata sia per quanto riguarda la questione della ritenuta retroattività dell’accordo novativo raggiunto dalle parti sia sul significato della clausola finale dell’accordo, ritenuta motivatamente una “clausola di stile”. Anche questa doglianza è perciò infondata.

27. Passando ora alle doglianze che riguardano la posizione della dipendente Z.P., con il terzo motivo non vengono in realtà individuate violazioni di legge. La doglianza si risolve in una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio. La sentenza impugnata ha spiegato che l’incertezza del quadro probatorio, in particolare in considerazione della deposizione della teste I., che aveva riferito che questa dipendente svolgeva mansioni di segreteria, impediva di concludere nel senso che la Z.P. svolgesse lavoro giornalistico. A questo l’INPGI contrappone la deposizione dell’ispettore verbalizzante, che fa riferimento, secondo la Corte territoriale, con suoi giudizi valutativi, a dichiarazioni rese da terzi. Non si può dar peso al rilievo della sostanziale analogia della posizione di questa lavoratrice rispetto a quelle delle dipendenti B. e P., per i quali la Corte territoriale ha confermato la sentenza di prime cure favorevole all’Istituto ricorrente.

28. A questo proposito vengono invocati l’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c. per aver la Corte di appello omesso di spiegare “per quale ragione la posizione della B. e della P. fosse stata decisa in maniera difforme” nonostante il Tribunale di Roma avesse in primo grado affermato che “nella fattispecie la natura giornalistica del rapporto di lavoro delle dipendenti dell’opponente B.A., Z.P.L., P.R. emerge dal complesso delle deposizioni dei testi”. Si tratta di un profilo inammissibile, perchè volto a censurare statuizioni della sentenza impugnata non rilevanti quanto alla posizione della dipendente Z.P..

29. Le censure di violazione dell’art. 112 e 277 c.p.c. non vengono esplicitate, così come quella di nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione (art. 132 c.p.c., n. 4). In ogni caso le ragioni poste dalla sentenza impugnata a base del rigetto della pretesa dell’Istituto ricorrente sono chiaramente esposte. Come più sopra indicato, la Corte romana rilevava che l’unica testimonianza che sorreggeva la motivazione della decisione di prime cure sulla natura giornalistica dell’attività lavorativa era quella dell’ispettore verbalizzante, che tuttavia riferiva, con giudizi valutativi, notizie apprese da terzi, mentre a tale deposizione si contrapponeva quella della teste I., che descriveva i compiti di questa dipendente come attività di segreteria, per cui la situazione di incertezza e conflitto delle fonti di prova imponeva il rigetto della domanda dell’INPGI.

30. Nemmeno è conferente l’invocazione del CCNL giornalisti, avente portata erga omnes. Sotto questo profilo la doglianza si riduce alla deduzione secondo la quale l’inquadramento della Z.P. nella figura del redattore delineata dall’art. 2 del CCNL giornalisti, che distingue tale posizione da altre figure di giornalisti stabilendo l’imprescindibilità del requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso. Ma evidentemente non può essere il requisito della quotidianità della prestazione a fungere da discrimine tra il lavoro giornalistico ed altre attività. Di qui, l’infondatezza anche di questo profilo.

31. Infine, nell’ambito di questa doglianza, l’INPGI lamenta il mancato esame della documentazione prodotta dall’Istituto (gli articoli redatti dalla Z. e la sua deposizione all’ispettore). Indipendentemente dal mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, giacchè gli atti in questione non vengono trascritti, è inammissibile la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per sostenere semplicemente il mancato esame di deduzioni istruttorie, ovvero di documenti, da parte del giudice del merito (tra molte, Cass. n. 21210 del 2019).

32. Il motivo è dunque infondato sotto tutti i profili sollevati.

33. Quanto al quarto e ultimo motivo, relativo al mancato uso da parte della Corte di appello dei poteri istruttori officiosi, in particolare quanto alla mancata acquisizione da parte del giudice di merito – attraverso un ordine d’ispezione – di copie delle riviste alle quali la Z.P. aveva collaborato, il ricorso non precisa l’eventuale sollecitazione da parte dell’Istituto ricorrente dell’uso di tali poteri.

34. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (v. p.es. n. 25374 del 2017), anche se, nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto, “… tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito. Con la successiva decisione n. 22628 del 2019 (ord.), si è statuito che “nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio.

35. L’Istituto ricorrente si limita a riferirsi alla richiesta di sentire i testimoni indicati e non escussi formulata “alla udienza del 14.11.2005”, cioè in primo grado, e, a proposito delle riviste, a un non meglio precisato “doc. 9 fascicolo di parte INPGI”, mentre nessuna menzione di eventuali sollecitazioni rivolte al giudice di appello risulta dal ricorso. Di qui, l’infondatezza anche di questo motivo.

36. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

37. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

38. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’istituto ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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