Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6902 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6902 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPI ELMIR N. IL 04/04/1977
avverso la sentenza n. 2193/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 20/11/2013
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Capi Elmir in ordine al delitto di cui agli
articoli 110 c.p., 73,comma primo, d.P.R. n. 309/1990-fatto
commesso in Cesenatico il 20.08.2001-, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione
con riferimento alla mancata applicazione del principio di
retroattività della legge penale più favorevole ex art.2, comma
4, c.p. e alla conseguente irrogazione di una pena eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Bologna ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato con riferimento al trattamento
sanzionatorio, spiegando le ragioni per cui ha ritenuto di
partire da una pena base superiore al minimo, anni otto di
reclusione ed euro 30.000 di multa, in considerazione del fatto
che si trattava di detenzione ai fini di cessione di non esigui
importi ponderali di eroina e di cocaina, da cui si poteva
desumere l’esistenza di un’attività collaudata, ripetuta nel
tempo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di
euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
fl
C’
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2013
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