Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3740 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
L.N.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora
1, presso l’avv. LORIZIO M. Athena, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 31/20/04 del 4/11/04.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/1/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;
lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo i ricorrenti assumono in sostanza l’erroneità del concetto di autonoma organizzazione accolto dal giudice tributario ed in ogni caso negano la rilevanza del criterio, da lui seguito, costituito dal fatto che l’attività non potesse svolgersi senza la presenza del titolare.
1.1.- Il mezzo è parzialmente fondato.
In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).
Ne consegue l’erroneità della tesi principale dei ricorrenti.
Peraltro questa Corte ha affermato che il concetto di autonoma organizzazione non postula che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. 5011/07).
Sotto quest’ultimo profilo l’accertamento del giudice tributario appare pertanto viziato, in quanto fondato sull’assunto che l’attività del contribuente sarebbe esente da IRAP in quanto egli avrebbe dimostrato che “lo svolgimento dell’attività professionale non poteva prescindere dalla sua presenza”.
2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che, alla luce dei principi di diritto suenunciati, procederà ad un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010