Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3601 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3601
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30450-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DI MEGLIO
ALESSANDRO, TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 362/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 24/11/200 r.g.n. 440/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 24 novembre 2006 la Corte d’appello di Campobasso confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta da D.G.N. nei confronti dell’Inps per ottenere la tredicesima mensilità sulla Cigs di cui era stata in godimento per periodi diversi. Affermava la Corte territoriale che la Cigs non poteva che essere ragguagliata alla retribuzione globale, compresa la gratifica e le mensilità aggiuntive, avendo la medesima natura retributiva-previdenziale, per cui doveva essere tendenzialmente adeguata ai dettami di cui agli artt. 36 e 38 Costituzione.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo.
La controparte è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione del D.Lgs.Lgt. n. 788 del 1945, art. 1, u.c. aggiunto dal D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 10 del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 e dell’articolo unico della legge 427 del 1980, per avere la Corte territoriale dichiarato il diritto al computo della tredicesima nella indennità di cassa integrazione straordinaria.
Il ricorso è fondato, alla stregua di quanto già deciso con la sentenza n. 8797/2009.
L’articolo unico della L. 13 agosto 1980, n. 427 fissò un massimale al trattamento di cassa integrazione. Dispose infatti al comma 2 che “L’importo della integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l’ammontare mensile di L. 600.000.
Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, detto importo massimo è aumentato in misura pari all’80% dell’aumento dell’indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell’anno precedente”.
Indi il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 1, comma 5 convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451 ha così disposto: “la L. 13 agosto 1980, n. 427, art. unico, comma 2 è sostituito dal seguente:
“L ‘ importo di integrazione salariale sia per gli operai sia per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare:
A) L’importo mensile di L. 1.248.021; B) L’importo mensile di L. 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a L. 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere A) e B), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lett. B, sono aumentati nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Successivamente la disposizione è stata ancora modificata ad opera del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 6 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale recita: “La L. 13 agosto 1980, n. 427, art. unico, comma 2 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive”.
Ne consegue, alla stregua di tale norma interpretativa, che la indennità di Cigs spetta per sole dodici mensilità, tuttavia ciascuna di esse è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, purchè il totale non superi i massimali prefissati.
La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto della norma interpretativa, e perciò retroattiva.
Va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d’appello di Salerno che deciderà la causa attenendosi al principio per cui “la indennità va erogata per dodici mesi, comprensivo ciascuno delle mensilità aggiuntive, nei limiti del massimale mensile.
Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010