Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3627 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’avv. GUALE Gian Maria
presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Cuneo, in via Carlo
Emanuele III n. 7;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 7/22/06, depositata il 20 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“ C.M., commercialista, propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 7/22/06, depositata il 20 marzo 2006, che, rigettandone l’appello, per quanto nella presente sede rileva, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999 e 2000 e 2001, ritenendo sussistente un’attivita’ autonomamente organizzata, perche’ svolta con l’ausilio di dipendenti e l’impiego di capitali.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..
Con tale motivo si lamenta violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonche’ vizio di motivazione.
La ratio decidendi della sentenza impugnata e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010