Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3634 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3634
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
STUDIO TECNICO EUROPROGETTI;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo n. 57/9/06, depositata l’8 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 57/9/06, depositata l’8 maggio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Vasto, ha riconosciuto allo Studio tecnico Europrogetti il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000 e 2001, ritenendo privo di pregio il rilievo preliminare dell’appellante, secondo cui l’avvenuta presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza per la definizione agevolata, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, dei redditi degli anni interessati dalla presente controversia avrebbe reso definitiva la liquidazione delle imposte risultante dalla dichiarazione.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per non aver rilevato che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7 comporta la rinuncia del contribuente a far valere il diritto al rimborso di somme corrisposte in esecuzione della dichiarazione originaria, poi integrata con la dichiarazione resa per acceder al condono; con il secondo, denuncia vizio di motivazione.
Questa Corte ha affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra. (Cass. n. 25239 del 2007).
Ed ha altresì affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria. (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).
In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo motivo, assorbito l’esame del secondo, è manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010