Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3486 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. I, 15/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 15/02/2010), n.3486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.M.M. – elettivamente domiciliato in ROMA, via

Giulio di Colloredo, n. 46/48, presso lo studio dell’avv. De Paola

Gabriele, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, Ministero dell’economia e delle finanze, in

persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova depositato il 2

ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 novembre 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. dr.ssa Carestia Antonietta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.M.M.M. adiva la Corte d’appello di Genova, al fine di ottenere la liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole del giudizio promosso innanzi al T.a.r. Toscana con ricorso del 13-14 dicembre 1994, avente ad oggetto il diritto al computo nell’indennità di buonuscita dell’indennità pensionabile di polizia, definito con sentenza di rigetto del 16.12.2002.

La Corte d’appello, con decreto del 2 ottobre 2006, rigettava la domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze D.M., affidato a tre motivi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 6, p. 1 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè degli artt. 24 e 101 Cost., in relazione all’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), richiamando sentenze di questa Corte, rese in giudizi concernenti vicende analoghe e decreti della stessa Corte d’appello di Genova, le quali hanno escluso che l’esito favorevole della lite escluda il diritto all’indennizzo per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del giudizio.

Inoltre, sostiene che sulla questione oggetto del giudizio presupposto vi era stata una giurisprudenza, sia pure minoritaria, che aveva accolto la domanda. Dunque, la consapevolezza dell’esito sfavorevole della lite sarebbe stata motivata con argomentazioni infondate e pretestuose; comunque, non sarebbe provato che la lite era temeraria, ovvero che vi sia stato abuso del diritto, circostanze imprescindibili per il rigetto della domanda.

In conclusione, il ricorrente formula quesito di diritto concernente la circostanza che la consapevolezza sull’esito del giudizio presupposto non rileva ai fini del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo, è denunciala violazione dell’art. 6, p. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui il decreto ha escluso il danno non patrimoniale, valorizzando il rigetto della domanda e la consapevolezza dell’infondatezza della medesima anche quando questa non emerga dal giudizio presupposto in misura tale da prefigurare un abuso del processo, evenienza questa esclusa dalla compensazione delle spese del giudizio disposta dal giudice del merito.

Il ricorrente formula, quindi, quesito di diritto concernente la circostanza che il danno non patrimoniale da violazione del termine di ragionevole durata del giudizio sussiste anche nel caso di consapevolezza dell’infondatezza della domanda, salvo che questa sconfini nell’abuso di difesa.

Il terzo motivo del ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto (art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine al fatto controverso della piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda, che non emergerebbe dal decreto e non sarebbe motivata, non essendo sufficiente a detto fine il mero richiamo di precedenti contrari all’istante, in difetto di prova sull’abuso del processo.

2.- Nella specie, in virtù della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1224 e 1225, deve ritenersi la perdurante legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente alla modifica introdotto nella L. n. 81 del 2001, art. 3, comma 3, dal primo di detti commi.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati entro i termini e nei limiti di seguito precisati.

Il decreto ha premesso che, in linea di principio, la proposizione di un ricorso collettivo ed il suo rigetto non permetterebbero di escludere la sussistenza del danno non patrimoniale e, tuttavia, ha osservato che può anche accadere che detti elementi siano, invece, sufficienti a fondare detta conclusione.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto sussistente quest’ultima ipotesi, valorizzando la circostanza che dagli atti del giudizio amministrativo (…) e, in particolare, dalla motivazione della sentenza che lo ha definito, i ricorsi non potevano non apparire alle parti (e per essa al loro legale) manifestamente infondati, nonchè la mancata impugnazione della sentenza. Siffatta conclusione non è immune dalle censure svolte con i mezzi in esame. Al riguardo va, infatti, ribadito l’orientamento, consolidatosi dopo gli arresti a Sezioni Unite, secondo il quale il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004;

successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007). Il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti de processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità; di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo, e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno (Cass. n. 7139 del 2006; n. 21088 del 2005; n. 19204 del 2005).

In particolare, detto principio è stato ripetutamente affermato in fattispecie analoghe a quelle qui in esame, concernenti decreti emessi dalla stessa Corte d’appello di Genova (tra le molte, Cass. n. 26767, n. 27610, n. 26579, n. 11568 e n. 891 del 2008, sino a risalire a Cass. n. 9921 del 2005).

Una volta che questo danno non sia stato escluso, i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, sia pure in senso sostanziale, non meramente formale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005).

In applicazione di detto principio – da enunciare in detti termini, in relazione a quesiti posti con i primi due motivi -, risulta chiara la fondatezza delle censure, dato che non rileva, a fine di escludere il danno, il solo fatto che la causa abbia avuto esito negativo appunto in quanto, da sola, è insufficiente ad escludere e a sovvertire la presunzione di danno non patrimoniale, mentre delle circostanze sopra indicate, in particolare del fatto che l’istante si sarebbe reso responsabile di lite temeraria, o comunque di un vero e proprio abuso del processo, non vi è congrua ed adeguata motivazione.

A detto fine è, invero, insufficiente l’esistenza di orientamenti contrari, in difetto di elementi comprovanti la proposizione di una lite temeraria, ovvero dettata al solo scopo di perseguire il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001, non essendo sostenibile l’equazione tra domanda contraria ad un orientamento, pure consolidato della giurisprudenza, e abuso del diritto di agire, costituzionalmente garantito. Peraltro, la motivazione del decreto in esame è insufficiente, dato che richiama, a conforto della consapevolezza dell’infondatezza (comunque, insufficiente, da sola, per quanto sopra precisato), la motivazione della sentenza del T.a.r., senza null’altro esplicitare in ordine all’esistenza di orientamenti consolidati, ovvero di un indirizzo costante espresso anche dal massimo consesso della giustizia amministrativa. La circostanza della mancata impugnazione della sentenza, da sola, è irrilevante, in difetto della valutazione dell’esistenza o meno di detti orientamenti e del loro consolidamento, in riferimento alla data della proposizione del ricorso.

Pertanto, dal punto di vista logico, non è possibile desumere dalla sola infondatezza della pretesa l’esclusione del danno, posto che detta circostanza comporta anzi l’irragionevolezza del giudizio, suscettibile, appunto per detta ragione, di immediata risoluzione.

In accoglimento del ricorso, il decreto va cassato e la causa rinviata per un riesame del merito, che investirà la questione del danno non patrimoniale e dovrà anzitutto accertare anche l’esatta misura della durata irragionevole del giudizio, al fine di stabilire l’eventuale indennizzo. Vi provvederà, in veste di giudice del rinvio, la stessa Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese della presente fase.

Pertanto, il ricorso, essendo in parte manifestamente fondato, in parte manifestamente infondato, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, con le seguenti precisazioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, concernente anche il caso del ricorso in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorso per cassazione indirizzato e notificato a un’Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio con quella legittimata ai sensi della L. n. 89 del 2001, deve ritenersi inammissibile, senza che possa ravvisarsi un mero errore d’identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, L. 25 marzo 1958, n. 260, ex art. 4 (Cass. n. 4864 del 2006; n. 6181 del 2003).

Posta questa premessa, va osservato che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, disponeva che il ricorso diretto ad ottenere l’equa riparazione deve essere “proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Il citato art. 3, comma 3, è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che ora stabilisce: “Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Il comma 1225 di quest’ultima legge reca tuttavia una norma transitoria che così prevede: ” Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge” (i successivi periodi riguardano la modalità dei pagamenti e non rilevano in questa sede).

La modifica della legittimazione introdotta alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, riguarda esclusivamente i giudizi iniziati nella fase di merito successivamente all’entrata in vigore della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, non quelli iniziati prima e ritualmente svoltisi e definiti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In applicazione dei suesposti principi, poichè il giudizio di merito è stato correttamente proposto con ricorso del 2006 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il ricorso per cassazione doveva essere notificato a detta Amministrazione, con la conseguenza che è manifestamente inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze (sul punto non deve essere resa pronuncia sulle spese, in difetto sello svolgimento di difese da parte di detto Ministero).

Nel merito, per le argomentazioni svolte nella relazione, in riferimento alle censure accolte, il decreto deve essere cassato;

tuttavia, contrariamente a quanto in questa precisato, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in difetto di elementi comprovanti che l’istante si sarebbe reso responsabile di lite temeraria, o comunque di un vero e proprio abuso del processo.

Pertanto, in applicazione dello standard minimo elaborato da questa Corte in aderenza alla giurisprudenza CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in meglio, sia in ordine al termine triennale di durata ragionevole del giudizio di primo grado, sia in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale – che, per le argomentazioni svolte, da ultimo nella sentenza n. 21840 del 2009, va individuato nella somma di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, ed in Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo successivo, va riconosciuta all’istante, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.250,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 5: il giudizio presupposto è iniziato nel dicembre 1994 ed è stato definito con sentenza del 16.12.2002), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione de parziale accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali – per la metà, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 923,00 (di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in Euro 390,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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