Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15067 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10084-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.S.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6418/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 6418/10/18 dep. 25/9/2018, che in controversia su impugnazione da parte di P.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Angelini con studio in Roma, di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona -(OMISSIS)- L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 15 luglio 2016 (come affermato dall’Agenzia ricorrente).
La contribuente costituitasi in appello, è rimasta intimata nel presente giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3;
2.col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio;
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato proposto contro D.S.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Angelini con studio in Roma, mentre la parte appellata nella sentenza impugnata risulta essere P.C., dal medesimo difensore rappresentata e difesa.
Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito, al fine di verificare la correttezza della impugnazione nei confronti di soggetto legittimato.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per gli adempimenti necessari.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020