Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15042 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7692/2019 proposto da:
M.A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di cassazione e Tappresentato e
difeso dall’Avvocato Vincenzina Salvatore, per procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente
domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 835/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del
04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia
nella Camera di consiglio del 03/07/2020.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da M.A.A. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e dei presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.
Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto reso dinanzi alla Commissione territoriale dal ricorrente secondo il quale egli sarebbe fuggito dal proprio Paese, il Senegal, nella regione di (OMISSIS), in seguito alla morte del fratello, verificatasi all’esito di uno degli scontri avutisi all’interno del proprio villaggio tra le etnie dei (OMISSIS) e degli (OMISSIS), ed al timore di essere ucciso dopo la denuncia sporta a suo carico dagli appartenenti al gruppo degli (OMISSIS), venuti a conoscenza della sua volontà di vendicarsi.
2. M.A.A. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, dell’art. 2, comma 1, lett. e), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8.
Il tribunale non aveva valorizzato la complessiva attuale situazione del Paese di origine del richiedente di contro al disposto di cui all’art. 8, comma 3, che prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti, là dove si era invece limitato ad affermare che non sarebbe risultata in Senegal “una totale assenza dello Stato in materia di protezione dei cittadini”.
2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare della protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di instabilità dello Stato di provenienza. Il giudice del merito, senza nemmeno citare fonti attendibili e dotate del requisito dell’attualità, aveva affermato l’insussistenza di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omessa motivazione e nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il tribunale e, prima, la commissione territoriale avevano formulato in modo superficiale e frettoloso il giudizio sulla inattendibilità del racconto; il giudice di merito aveva omesso di valutare l’inserimento in Italia e la situazione di vulnerabilità personale del richiedente tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria in tal modo non uniformandosi all’obbligo di collaborazione istruttoria.
4. I motivi di ricorso sono manifestamente fondati e vanno accolti, previa loro congiunta trattazione perchè connessi, nei termini di seguito indicati.
Il Tribunale di Napoli ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale nel paese di provenienza del ricorrente, affermando che “il Senegal non è attualmente interessato da un tale conflitto, come emerge dalle fonti consultate nelle quali si fa riferimento esclusivamente agli strascichi del conflitto, ornai in remissione, nella zona del Casamance, regione dalla quale non proviene il ricorrente” in tal modo obliterando le fonti ed ogni riferimento alla loro attualità, in violazione del sopra richiamato principio di diritto a cui vuol darsi qui piena continuità, nella sua condivisibile portata.
La valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione.
Il successivo comma 5 della norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lett. c).
Tanto si accompagna all’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di esaminare ciascuna domanda in forza di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo.
Le norme indicate pertanto oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente asilo consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pongono a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass. n. 7333/2015).
E la verifica, a carattere officioso, deve essere compiuta con riguardo alla situazione del paese in ragione di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
Conclusivamente, infatti, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le:onclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22/05/2019 n. 13897; in termini: Cass. 20/05/2020 n. 9230).
In accoglimento del ricorso nei termini indicati, assorbita ogni diversa censura, il decreto impugnato va cassato ed il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in altra composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020