Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3330 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. I, 12/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 12/02/2010), n.3330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6776/2008 proposto da:
D.E. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
31/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – D.E., con ricorso alla corte d’appello di Napoli depositato il 28.7.2006, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.
L’attore ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti al T.A.R. della Campania con ricorso depositato il 10.12.1997, era stato definito con sentenza dell’1.3.2005.
La corte d’appello, con decreto 31.3.2007, ha accolto in parte la domanda.
Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il giudizio presupposto si fosse ulteriormente protratto per I 5 anni e 7 mesi e che il danno non patrimoniale risentito fosse suscettibile di liquidazione nella misura complessiva di Euro 5.833,31 sulla base di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.
Ha liquidato le spese processuali in Euro 250,00 per onorari, Euro 101,00 per diritti e Euro 39,00 per spese.
2. – D.E. ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 4.3.2008.
La Presidenza del consiglio non vi ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene undici motivi.
2. – Il primo è inammissibile.
La parte vi si limita a svolgere considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale.
3. – La cassazione del decreto – con i motivi dal secondo al quarto – è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).
Questi motivi riguardano il mancato riconoscimento del c.d. bonus.
A tale proposito la Corte osserva che, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.
Sicchè, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.
Del che nei quesiti che concludono i motivi non v’è traccia.
4. – Sono invece nel loro complesso fondati i successivi motivi, che investono la liquidazione delle spese del giudizio.
Le spese del giudizio di equa riparazione avrebbero dovuto essere liquidate facendo applicazione della tariffa approvata dal D.M. 2 aprile 2004, n. 127 e, in relazione alla somma riconosciuta dovuta (Euro 5.833,31), sia per gli onorari sia per i diritti in base allo scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 25.900 della tabella A, quadro 4^, e della tabella B, quadro 1.
L’importo previsto per le sole prestazioni necessariamente inerenti al tipo di procedimento, applicando i minimi, avrebbe dovuto essere liquidato quindi, in cifra tonda, per gli onorari in Euro 520,00 (anzichè in Euro 250,00) e per diritti in Euro 600,00 (anzichè in Euro 101,00).
5. – Il ricorso è in parte accolto ed il decreto in parte cassato.
6. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito e così di liquidare le spese del giudizio di primo grado.
Gli onorari sono liquidati in Euro 520,00; i diritti in Euro 620,00 in conformità della richiesta: vi vanno aggiunte le spese nella somma di Euro 39,00 liquidata dalla corte d’appello.
7. – Le spese del giudizio di cassazione si possono liquidare in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato, avuto riguardo alla maggior somma, che si è riconosciuta dovuta.
In ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, vanno dichiarate compensate nella misura della metà.
8. – A tutte le spese sono aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.
Di tutte è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Luigi Alfonso Marra, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.
PQM
La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare ad D.E. la somma di Euro 1.179,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari, e dichiarate compensate per metà; tutte le spese del giudizio sono maggiorate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010