Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3238 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto il

24 aprile 2009 da:

Stellina 3 S.r.l. � in persona dell’amministratore unico F.

V. � rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a

margine del ricorso dall’avv. Morelli Greta del Foro di Frosinone e

dall’avv. Fabio Massimo Ventura, presso il quale e’ elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Angelo Secchi, n. 9;

– ricorrente –

contro

Bpn Paribas Real Estate Investiment Management Italy S.g.r.p.A. (gia’

Bnl Fondi Immobiliari S.g.r.p.A.) � in proprio e quale gestore D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58, ex art. 36 del Fondo “Lazio – Fondo Comune

di investimento immobiliare di Tipo Chiuso” � in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante sig. C.

M. � rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a

margine del controricorso dall’avv. VARI Pasquale, presso il quale e’

elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Bissolati, n. 76;

– controricorrente –

e

Navona International Group S.r.L. � in persona del legale

rappresentante sig.ra P.C. � rappresentata e difesa in

virtu’ di procura speciale a margine del controricorso dall’avv.

CHIMENTI Stanislao, presso il quale e’ elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Vittorio Veneto, n. 7;

– controricorrente –

nonche’

Lochi S.r.l. � in persona del legale rappresentante dr. G.

F. � rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a

margine del controricorso dall’avv. Salvini Riccardo ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Nizza, n. 53, presso l’avv. Donato

D’Angelo;

– controricorrente –

per regolamento preventivo della giurisdizione nel procedimento n.

66339/2008 r.g. Tribunale civile di Roma, promosso dalla Stellina L.

S.r.l. nei confronti della Bnl Fondi Immobiliari S.g.r.p.A. e della

Navona International Group S.r.l.;

Sentiti nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 l’avv. Donato

D’Angelo per delega dell’avv. Riccardo Salvini e l’avv. Pasquale

Vari;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. ODDO

Massimo;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha chiesto di dichiarare la

giurisdizione del giudice amministrativo;

letti il ricorso, i controricorsi, la memoria della Bpn Paribas e gli

atti depositati.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la Stellina 3 S.r.l. con atto notificato il 22 settembre 2008 ha convenuto la Bnl Fondi Immobiliari S.g.r.p.A. e la Navona International Group S.r.l., davanti al Tribunale di Roma ed ha esposto che:

aveva partecipato ad un’asta indetta per il (OMISSIS) dalla Bnl Fondi Immobiliari per la vendita di un immobile in (OMISSIS), di proprieta’ del Fondo Lazio;

l’aggiudicazione dell’immobile alla maggiore offerente Navona International Group era stata revocata, perche’ la societa’ si era rifiutata di stipulare la compravendita e di versare il saldo del prezzo;

la B.n.l. Fondi Immobiliare anziche’ provvedere ad una nuova aggiudicazione alla societa’ Stellina 3, che aveva presentato la seconda maggiore offerta, aveva indetto una nuova asta per l’ (OMISSIS); all’esito della nuova asta l’immobile era stato aggiudicato alla Lochi S.r.l.;

rilevato che, tanto esposto, l’attrice ha domandato che fosse accertata e dichiarata – anche previa disapplicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti illegittimi – la nullita’, l’invalidita’ e l’inefficacia (ovvero l’annullabilita’ ex art. 1439 c.c.) dell’offerta di acquisto presentata dalla societa’ Navona International e della successiva aggiudicazione in suo favore e che fosse accertato e dichiarato l’obbligo della Bnl Fondi Immobiliari di aggiudicare l’immobile alla seconda offerente, trasferendo, o dichiarando l’obbligo di trasferirne, la proprieta’ alla societa’ Stellina 3;

rilevato che nel giudizio si sono costituiti la Bnl Fondi Immobiliari e la Navona International Group, e la prima ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la controversia un immobile oggetto di una dismissione pubblica e, segnatamente, quella prevista e disciplinata dalla L.R. Lazio 11 settembre 2003, n. 29, art. 18 e dalla Delib. g.r. Lazio n. 1036 del 2003, relativa alla vendita del patrimonio da reddito gia’ di proprieta’ della Comunione delle Asl del Lazio e da questa apportato al “Fondo Lazio” al fine della sua dismissione;

rilevato che nel processo e’ intervenuta volontariamente la Lochi S.r.l., eccependo anche essa il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma e che la societa’ Stellina 3 ha chiesto alle sezioni unite della Corte di cassazione con ricorso del 27 aprile 2009 la risoluzione preventiva della questione sollevata;

rilevato che nell’istanza di regolamento di giurisdizione la societa’ Stellina 3 nell’insistere nella giurisdizione del giudice ordinario deduce che:

la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis aggiunto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4 nel prevedere che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:… e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici…”, non ha ampliato l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ne’ esteso alla materia la sua giurisdizione esclusiva, ma consentito nelle relative controversie l’adozione di un rito processuale c.d. accellerato;

oggetto del giudizio non e’ un atto amministrativo, ne’ un atto della procedura, bensi’ l’accertamento della (in)validita’, sulla base del diritto privato, di un’offerta irrevocabile di acquisto, intesa quale manifestazione negoziale di un soggetto, e della conseguente nullita’ dell’eventuale accettazione, della aggiudicazione e del vincolo che contrattuale che da esso era derivato;

rilevato che la Bnp Paribas ha ribadito nel controricorso l’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito e di giurisdizione del giudice amministrativo osservando che:

vi e’ assoluta analogia delle premesse normative e di sistema della dismissione operata dalle societa’ di cartolarizzazione di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici (S.C.I.P.) in forza del D.L. 25 settembre 2001, conv. dalla L. n. 410 del 2001, e quella realizzata per la dismissione del “Fondo Lazio” in base ala L.R. Lazio n. 18 del 2003, art. 18 e dalla Delib.

g.r. Lazio n. 1036 del 2003;

ogni atto della procedura di dismissione di immobili pubblici ha natura amministrativa e la stessa deve riconoscersi anche ai provvedimenti che dichiarano la validita’ o meno delle domande di partecipazione all’asta disposta per la vendita degli stessi e delle relative offerte, nonche’ a quello che pronuncia l’aggiudicazione e dichiara l’eventuale decadenza da essa;

laddove si contestino le modalita’ con le quali la procedura di dismissione e’ stata posta in essere, ovvero quelle con le quali i detti poteri sono stati esercitati, la giurisdizione rientra in quella generale di legittimita’ del giudice amministrativo;

petitum sostanziale della pretesa della societa’ Stellina 3 non e’ l’attuazione di un diritto soggettivo, ma dell’interesse legittimo alla declaratoria di nullita’ e/o invalidita’ della domanda di partecipazione all’asta della societa’ Navona International, della sua offerta e della conseguente aggiudicazione in suo favore dell’immobile, giacche’ solo in caso di riconoscimento di esse potrebbe trovare fondamento la richiesta di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire l’immobile in suo favore;

rilevato che la societa’ Navona International Group si e’ rimessa con il controricorso alla decisione del giudice di legittimita’ e che la societa’ Lochi ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo;

ritenuto che l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione e’ ammissibile, in quanto anteriormente alla sua formulazione il tribunale non ha emesso alcuna decisione sul merito della causa o su una questione processuale (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 20 ottobre 2006, n. 2251);

ritenuto che la ricorrente con l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ha sollevato la questione se spetti al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo conoscere della controversia promossa da un privato – partecipante ad un’asta pubblica per la vendita di un immobile dimesso dalla p.a. ai sensi della L.R. Lazio n. 29 del 2003 – per sentire dichiarare l’invalidita’ o l’inefficacia dell’offerta di acquisto presentata da altro partecipante e della successiva aggiudicazione a quest’ultimo ed il suo diritto all’aggiudicazione quale presentatrice della seconda migliore offerta;

ritenuto che queste Sezioni Unite hanno gia’ avuto modo di rilevare che le norme, di fonte primaria e secondaria, che regolano le fasi di cartolarizzazione degli immobili dimessi dalle pubbliche amministrazioni e la “rivendita” di essi, sebbene non rinviino alle disposizioni sulla contabilita’ dello Stato, delineano un procedimento sostanzialmente di evidenza pubblica per la scelta dell’acquirente degli immobili rispetto ai quali non sussista un diritto di prelazione (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 12 marzo 2007, n. 5593);

ritenuto che la “rivendita”, nella fase precedente alla conclusione del contratto e’ sottoposta a specifica norme di carattere pubblicistico, che, al fine di perseguire l’interesse generale al sollecito svolgimento della procedura di dismissione del patrimonio pubblico, attribuiscono ai soggetti incaricati di essa particolari poteri e facolta’, rispetto ai quali la situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha la consistenza di interesse legittimo, la cui tutela rientra nella giurisdizione generale di legittimita’ del giudice amministrativo;

ritenuto che, quindi, a fronte di una procedura d’asta ad evidenza pubblica, in cui le parti non agiscono su un piano di parita’ di diritti e doveri, ma nella quale una di esse per il conseguimento di un pubblico interesse e’ posta in posizione di supremazia, la posizione del privato partecipante si pone, fino al conseguimento dell’aggiudicazione del bene, in una posizione di interesse legittimo;

ritenuto che non essendo stata dedotta in giudizio una situazione di diritto soggettivo perfetto, ma di interesse legittimo alla corretta applicazione della normativa che disciplina lo svolgimento dell’asta e la individuazione dell’aggiudicatario, la questione di giurisdizione va risolta riconoscendo la giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo con gli effetti di traslatio iudicii (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109) e nel rispetto del principio generale (cfr.: Corte cost. sent. 12 marzo 2007 n. 77), secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione;

ritenuto che considerata la natura della questione ed il comune interesse delle parti alla sua preventiva soluzione, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al Tribunale amministrativo competente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA