Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14843 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 09/04/2019, dep. 13/07/2020), n.14843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22410/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI P. DI P.F. E G. & C.

S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via degli Appennini n. 60, presso

lo studio dell’Avv. Carmine Di Zenzo, rappresentata e difesa

dall’Avv. Donato Lucini giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2322/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 26 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia ha accolto il gravame interposto da Autotrasporti P. di P.F. e G. & C. s.n.c. avverso la sentenza della CTP di Sondrio di rigetto del ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui l’ufficio di (OMISSIS) aveva accertato, a seguito dei controlli effettuati dalla tenenza della Guardia di Finanza di (OMISSIS) e in relazione al periodo 1 marzo 2009-29 febbraio 2012, maggiori diritti per accise e IVA all’importazione, oltre sanzioni e interessi, per i quantitativi di carburante importato dal territorio extra-doganale di Livigno eccedenti la franchigia limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali del Reg. del Consiglio 16 novembre 2009, n. 1186/2009/CE, ex art. 107, sul regime comunitario delle franchigie doganali;

2. ha ritenuto la CTR che: a) la Dir. n. 2003/96/CE, art. 24, par. 2, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2014, in causa C-152/13, attiene a una nozione di serbatoi normali “riferita non già ad un solo tipo di serbatoio per ciascun tipo di veicolo, bensì diversi serbatoi proposti dai costruttori scelto dal cliente. L’importante è che (…) il serbatoio serva all’approvvigionamento diretto di carburante dei veicoli per la sua trazione e, all’occorrenza per il funzionamento dei suoi sistemi di refrigerazione”; b) pertanto, “appare privo di ogni significato la comunicazione 25-5-2012 della Man Truck & Bus Italia S.p.A. diretta alla tenenza della Guardia di Finanza (OMISSIS) poichè in forza della Dir. n. 2003/96/CE, art. 24, non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli”;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a un unico motivo, cui replica Autotrasporti P. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con l’unico articolato motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. n. 1186/2009/CE, art. 107, della Dir. n. 2003/96/CE, art. 24, par. 2, del Reg. n. 2913/1992/CEE, art. 3, ottavo trattino, e del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 2, comma 4, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 70: la CTR ha male interpretato la sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2014, in causa C152/13, la quale attiene al diverso caso della movimentazione intracomunitaria (Dir. n. 2003/96/CE, art. 24, par. 2, interpretato dalla citata pronuncia, disciplina la tassazione interna dei prodotti energetici), laddove (OMISSIS) è assimilato, dal punto di vista doganale, a un Paese terzo; l’erronea sussunzione operata dalla CTR paleserebbe, inoltre, la fallacia dell’altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata (v. retro, sub 2 b) circa l’irrilevanza della comunicazione del costruttore del veicolo alla Guardia di Finanza in ordine alle caratteristiche del serbatoio montato sullo stesso;

4.1. il motivo è fondato, nei sensi di seguito precisati;

4.2. il Reg. n. 1186/2009/CE, art. 107, par. 1, lett. a), prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: – degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli, – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; il successivo par. 2, lett. c), prevede che “Ai sensi del paragrafo 1, si intende: (…) c) per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”;

4.3. quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento al Reg. n. 918/83/CEE, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315/88/CEE, (di cui il Reg. n. 1186/2009/CE, rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu così risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt nei termini che seguono: “(…) quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20). (…) la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante (…) al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315 del 1988, (…) è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”;

4.4. orbene, non v’è motivo, ad avviso del collegio, per discostarsi da tali principi che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 cit.;

4.5. nè è pertanto pertinente, al fine di avvalorare una diversa conclusione, il richiamo, svolto dalla CTR, alla successiva sentenza della Corte di Giustizia, 10 settembre 2014, in causa C-152/13, Ho/ger Forstmann Transporte: tale decisione ha chiarito, in merito alla nozione di “serbatoi normali” di cui alla Dir. del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE, art. 24, par. 2, primo trattino, (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), che la nozione deve essere interpretata nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi;

4.6. i detti principi, e in particolare l’interpretazione meno restrittiva di cui innanzi, non sono infatti applicabili al diverso campo dei dazi doganali: come si legge ai parr. 33 e 34 della motivazione, “33. (…) tale conclusione non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt (…). Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale la Dir. n. 2003 del 1996, art. 24, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del Reg. n. 918 del 1983, in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, (…), punto 40). 34. Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (…), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”;

5. ogni altra questione è assorbita e, in particolare, quella relativa alla comunicazione del costruttore in merito alle caratteristiche del serbatoio montato sul veicolo della società controricorrente; nè potrebbe procedersi alla correzione della motivazione della sentenza impugnata – sollecitata dalla società in controricorso – essendosi al di fuori dell’ambito dell’art. 384 c.p.c., comma 4, poichè osta a tale richiesta, oltre all’esito del giudizio, la circostanza che essa investe inammissibilmente valutazioni di fatto (Sez. 5, 6 settembre 2017, n. 20806; Sez. 2, 25 ottobre 2013, n. 24165).

6. In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione, della doglianza, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attendendosi ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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