Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3260 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
Z.U., M.C., M.B., V.
C., I.F., G.G.G.,
D.S. nella sua qualità di erede di D.M.,
M.C. nella sua qualità di erede di C.L.,
M.B. nella sua qualità di erede di C.
L., M.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati ALLOCCA GIORGIO e
SALERNO GASPARE, che li rappresentano e difendono, giusta mandato
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
I.F., MA.CA., Z.U., V.
C. (nella qualità di erede di V.A.),
M.R.M. (nella qualità di erede di M.
M.), M.F. (nella qualità di erede di
M.M.);
– intimati –
avverso la sentenza n. 75/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di ROMA del 16.5.07, depositata il 15/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2010 dal Presidente e Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di C.L. ed altri contribuenti confermando il diritto dei predetti pensionati ex dipendenti dell’INPS al rimborso dell’IRPEF sulla loro pensione integrativa per la parte eccedente l’87,50%.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti si sono costituiti con controricorso.
Con l’unico motivo, formulando idoneo quesito, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per non avere la CTR tenuto conto decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 eccepita e comunque rilevabile di ufficio in relazione a domande proposte nell’anno 2000.
Il ricorso è fondato operando sulle domande di restituzione dei tributi la decadenza di cui al citato art. 38 di diciotto mesi sino al 18 novembre 1997 e di quarantotto mesi per il periodo successivo, con la precisazione che il nuovo termine incide allungandolo sui termini di decadenza non ancora maturati alla predetta data di entrata per effetto della L. n. 133 del 1999 entrata in vigore il 18 maggio 1999.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ali parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010