Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14568 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso 13089-214 proposto da:
VILLA CATENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE, 7
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIERI, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2014 ella COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata
il 07/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. la spa Villa Catena ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 8/2/2014 del 7 gennaio 2014, con la quale erano stati ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Poli (Rm) per relativa ad un’area di proprietà di essa ricorrente;
2. il Comune resisteva con controricorso;
3. con atto depositato il 20 dicembre 2018, la ricorrente, deduceva di aver aderite alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016 e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come documentato dalle produzioni allegate al medesimo atto, al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, e quindi chiedeva dichiararsi dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenente;
4. la Corte, richiamato il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, rinviava la causa a nuovo ruolo per dar modo alla ricorrente di rinunciare al giudizio;
5. la ricorrente ha depositato la rinuncia;
6. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensale;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020