Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14584 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATUTO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22420/2015 R.G. proposto da
Immobiliare Monforte s.r.l., in liquidazione (C.F. 05174650829), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Luigi Cinquemani, elettivamente domiciliato presso
il suo studio, in (Ndr. Testo non leggibile) via Terrasanta 106.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
e contro
Equitalia Nord s.p.a. (C.F. 07244730961), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maria Rosa Verna e Paolo Boer, elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma piazza Cola di Rienzo 69.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 437/28/2015 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, depositata il giorno 11 febbraio 2015.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30
gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che Immobiliare Monforte s.r.l., in liquidazione, impugnò la comunicazione di iscrizione di ipoteca notificata da Equitalia Nord s.p.a., nonchè le relative cartelle di pagamento per IRES, IRAP ed IVA, anni d’imposta 2005 e 2006;
che il ricorso, previa chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, venne integralmente respinto in primo grado;
che proposto appello dalla Immobiliare Monforte s.r.l., in liquidazione, la Commissione Tributaria Regionale defila Lombardia, con sentenza depositata il giorno 11 febbraio 2015, lo respinse;
che avverso la detta sentenza, Immobiliare Monforte s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Nord s.p.a.;
che con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., Immobiliare Monforte s.r.l., in liquidazione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, documentando l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 116 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016;
che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);
che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;
che le spese possono essere integralmente tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020