Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14470 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29192/2018 R.G. proposto da:

Con. Sol di S.S. & C. s.a.s., rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Marzia Callegaro e Alessandro Rinaldi, con domicilio

eletto in Roma, via Baruffaldi, n. 6, presso lo studio dell’Avv.

Marco Cinquegrana;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Colle,

con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13, presso

lo studio dell’Avv. Mario Ettore Verino;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 345/2018, depositata

il 14 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Udine ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della Con. Sol di S.S. & C. s.a.s. volta alla condanna di M.S. al pagamento della somma di Euro 2.928, di cui alla fattura (OMISSIS), per competenze dovute in relazione alla cura della pratica stragiudiziale di risarcimento del danno subito dalla M. a seguito di incidente stradale, in esecuzione del mandato da quest’ultima conferito.

Conformemente al primo giudice ha infatti ritenuto che:

– l’importo azionato (pari al 10% dell’importo ottenuto dalla mandante a titolo di risarcimento dei danni), portato dalla predetta fattura, era esattamente quello che dalla documentazione acquisita risultava già pagato dalla Reale Mutua;

– il pagamento di tale fattura non poteva essere di nuovo richiesto all’appellata quale ulteriore compenso secondo quanto previsto nella clausola n. 2 del contratto di mandato, atteso che a tal fine avrebbe dovuto essere emessa una ulteriore fattura, con una diversa dicitura;

– tale clausola era comunque nulla poichè indeterminata, limitandosi a indicare la misura massima dell’ulteriore compenso (15% di quanto liquidato) senza alcuna specificazione di quanto effettivamente poteva essere richiesto al mandante in termini percentuali.

2. Avverso tale sentenza Con. Sol di S.S. & C. s.a.s. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza, omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, la domanda era diretta all’accertamento delle competenze spettanti per l’opera svolta e alla conseguente condanna della convenuta, non già sulla base della fattura n. (OMISSIS), la quale era stata allegata all’atto di citazione solo a dimostrazione dell’attività svolta, ma in forza di quanto previsto dal contratto di mandato, art. 2.

Lamenta quindi che, decidendo nei termini esposti, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in conformità e nei limiti della domanda svolta, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi della art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare la fattura n. (OMISSIS), di pari importo a quella n. (OMISSIS), intestata anch’essa alla mandante, così come previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 21.

Sostiene che il Tribunale, “omettendo di considerare elementi di fatto della causa, equivocando sulla documentazione esposta in atti ed interpretando erroneamente le norme in materia di emissione della fatturazione da parte di un professionista”, ha rigettato la domanda ritenendo che l’attrice avesse azionato la fattura n. (OMISSIS) di Euro 2.928,00 (già precedentemente pagata dall’assicuratrice Reale Mutua), laddove l’oggetto della causa era l’accertamento dell’obbligo contrattualmente previsto in capo alla mandante (convenuta) di corrispondere alla mandataria (attrice) una ulteriore somma a titolo di corrispettivo (oltre a quella già corrisposta dall’assicurazione del responsabile civile del sinistro), a fronte della quale Con. Sol aveva emesso regolare fattura.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, ai sensi della art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1709 c.c., in relazione alla ritenuta nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale relativa al preteso compenso aggiuntivo.

Oltre a contestare nel merito la valutazione del Tribunale, rileva che in ogni caso essa contrasta con il disposto della summenzionata norma codicistica, in virtù della quale il mandato che non preveda un corrispettivo, ovvero, come nel caso di specie, lo preveda solo nel suo limite massimo, non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell’oggetto, dovendo comunque, in tal caso, il compenso essere determinato in base alle tariffe professionali o in mancanza dal giudice.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Il motivo di gravame sul quale il Tribunale si è pronunciato è così riassunto alle pagg. 3 – 4 della sentenza: “(Con. Sol S.a.s. interponeva appello, n.d.r.) sull’assunto che il contratto di mandato sottoscritto dalla danneggiata alla clausola n. 2 prevedeva un compenso ulteriore rispetto a quello liquidato dall’assicurazione del responsabile civile del danno, pari al 15% (al netto di Iva) del capitale che doveva essere liquidato a titolo di risarcimento di tutti i danni con esclusione dei soli danni ai veicoli, o nel caso in cui il grado di invalidità permanente non superasse il 9% pari al 10% del capitale liquidato (come da clausola aggiunta a penna rispetto al modulo formulario), per cui oltre al compenso liquidato dall’assicuratore le era dovuto l’ulteriore compenso integrativo richiesto, mentre il Giudice adito era incorso in un vizio di ultrapetizione, in quanto la convenuta non aveva eccepito l’intervenuto pagamento da parte dell’assicuratore”.

Tale doglianza è stata respinta, essendosi ritenuto che il credito azionato fosse esattamente quello portato dalla fattura n. (OMISSIS), già saldato dalla compagnia assicuratrice; ciò anche sulla base del rilievo che la sopra menzionata clausola contrattuale “aggiunta a penna”, riferita dall’appellante al preteso ulteriore compenso aggiuntivo, dovesse invece essere interpretata come riferita proprio al compenso già saldato dalla Reale Mutua.

Si osserva infatti in sentenza che “la dicitura riportata a penna sul contratto alla clausola n. 2 (“danno del 9 IP 10% – superiore 10 IP 15%”) non può logicamente essere riferita alla previsione del secondo capoverso di un compenso ulteriore, rispetto a quello liquidato dalla Compagnia assicurativa, in quanto è posizionata prima di tale clausola, in calce al primo capoverso della previsione (anche se nella parte alta del foglio) ed è quindi palesemente riferita alla prima parte dell’art. 2, che riguarda il compenso che doveva essere liquidato in quietanza o separatamente…, che non era quantificato in via percentuale nel modulo già predisposto a stampa dalla mandataria ed è stato quindi concordato a penna in aggiunta al testo a stampa. E’ di tutta evidenza che se tale aggiunta fosse stata apposta in riferimento al secondo capoverso della clausola, sarebbe stata logicamente apposta in calce allo stesso e non prima di tale seconda previsione, senza alcun collegamento grafico con il capoverso. E’ quindi chiaro che l’eventuale ulteriore pretesa relativa ad “… una somma conferita dal mandante, oltre a quanto corrisposto dalla Compagnia, nella misura massima del 15%… del capitale che sarà liquidato” (cfr. clausola n. 2, secondo capoverso), avrebbe dovuto essere fatturata a parte con una specifica dicitura e comunque non è stata azionata nel presente giudizio. Sotto tale profilo non vi è alcun vizio di ultrapetizione nell’impugnata pronunzia, atteso che il giudice si è limitato a constatare che la fattura azionata non corrispondeva in alcun modo al titolo enunziato e, quindi, non vi erano i presupposti per l’emissione di una sentenza di condanna”.

Appare sufficientemente chiaro, pertanto, che il Tribunale abbia ritenuto estranea all’oggetto del giudizio, quale delineato negli atti introduttivi, la pretesa di un ulteriore compenso a carico della mandante (ulteriore rispetto a quello posto a carico della compagnia assicuratrice), non già (o, quanto meno, non solo) ragionando sulla fattura allegata all’atto introduttivo ma anche sulla portata della clausola contrattuale (quella “aggiunta a penna”) evocata a fondamento della domanda.

Con tale parte della motivazione la ricorrente omette di confrontarsi, muovendo dalla premessa – evidentemente smentita dal passaggio sopra trascritto – che il Tribunale abbia motivato la propria interpretazione della domanda, e l’abbia poi ritenuta infondata, esclusivamente argomentando sulla base del riferimento alla fattura n. (OMISSIS).

Così non è, assumendo per contro rilievo centrale in motivazione l’interpretazione della evocata clausola contrattuale: interpretazione che non è fatta segno di alcuna specifica censura, risultando comunque certamente non predicabile la denuncia di omessa pronuncia e di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5. Il secondo motivo è inammissibile, per palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento sui cui è fondato.

La ricorrente si limita invero a evocare la fattura (n. 38) che sarebbe stata prodotta a dimostrazione della specifica pretesa creditoria azionata, senza però debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso, nè puntualmente indicare se e quando essa sia stata prodotta nel giudizio di primo grado.

Viene indicata invero solo la sede della produzione in appello, la quale è irrilevante dovendo il documento essere prodotto in primo grado; nè si deduce l’esistenza di condizioni di ammissibilità della sua produzione per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., rivelandosi per tal motivo fuori segno le osservazioni svolte in memoria volte a sostenere la specificità della doglianza.

6. Devesi peraltro rilevare che la questione (relativa alla corretta e adeguata valutazione del materiale istruttorio, da parte del primo giudice) non risulta in alcun modo trattata nella sentenza d’appello, ciò che imponeva alla ricorrente di specificamente indicare se e in che termini essa fosse stata sottoposta all’esame del giudice d’appello.

E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perchè non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell’ipotesi – che non ricorre nella specie – in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto (Cass. 27/06/2002, n. 9378; 15/04/1999, n. 3737; 05/10/1998, n. 9882).

7. L’esame del terzo motivo di ricorso, investendo una ratio decidendi autonoma e solo aggiuntiva rispetto a quella rappresentata dai limiti della domanda avanzata in primo grado, investita dai primi due motivi di ricorso, è reso ultroneo dalla inammissibilità di questi, e deve quindi considerarsi assorbito, atteso che l’eventuale sua fondatezza non priverebbe comunque la decisione impugnata del suo fondamento giustificativo.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020

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