Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14609 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 02/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22541/2018 proposto da:
E.A., domiciliata in Roma, presso la cancelleria civile
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
Bianco Angelarosa;
– ricorrente –
contro
G.P.N. Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.,
– intimata –
avverso la sentenza n. 01245/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,
depositata il 22/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/03/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1) La G.P.N. s.r.l. ottenne decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Gragnano per la somma di Euro quattrocentocinquanta, oltre interessi e spese, a fronte di lavori di spurgo commissionati, effettuati, ed asseritamente non pagati da parte di E.A..
1.2) Questa si oppose e il Giudice di Pace accolse l’opposizione con revoca del monitorio
1.3) Su appello della G.P.N. s.r.l. il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 01245 del 25/05/2018, riformò la decisione, gravando la E. delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidandole separatamente.
1.4) Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione E.A. con atto affidato a tre motivi.
1.5) La G.P.N. S.r.l. è rimasta intimata.
1.6) Il P.G. non ha presentato conclusioni.
1.7) La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il primo motivo denuncia violazione dell’artt. 112 c.p.c., art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 113 c.p.c., comma 2, ed afferma che la sentenza del Giudice di Pace non poteva essere impugnata con appello, in quanto da ritenersi pronunciata secondo equità e non risultavano violate norme sul procedimento, norme costituzionali, comunitarie o i principi regolatori della materia.
2.1) Il secondo motivo afferma violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c. e degli artt. 214 e 216 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto necessaria l’istanza di verificazione da parte della E. a fronte del disconoscimento operato dal legale rappresentante della G.P.N. S.r.l..
2.3) Il terzo, ed ultimo, motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla mancata statuizione, da parte del giudice di appello, sui mezzi istruttorii.
3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1) Esso è relativo all’inammissibilità dell’appello per essere la causa stata decisa dal Giudice di Pace secondo equità e l’impugnazione dinanzi al Tribunale era stata proposta senza che ricorresse alcuna delle ipotesi che la consentono ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3.
3.2) Deve ritenersi che, in assenza di diversa statuizione da parte dello stesso organo giudicante, il Giudice di Pace abbia deciso la causa secondo equità perchè il valore della prestazione dedotta era di quattrocentocinquanta Euro e quindi inferiore al limite preclusivo del giudizio di equità fissato dall’art. 113 c.p.c., comma 2, in Euro millecento e non risulta, in alcun modo, che il contratto sia stato concluso con le forme di cui all’art. 1342 c.c..
La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito (Cass. n. 26528 del 12/12/2006 Rv. 594117-01) afferma: “Per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento Euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di legge”.
3.3) La decisione della causa secondo equità, cosiddetta necessaria, comportava che il Tribunale dovesse verificare se l’impugnazione era proposta per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia. Nella specie il giudice d’appello ha omesso del tutto detta verifica e, peraltro, questa Corte non rileva alcuna delle dette violazioni da parte del Giudice di Pace, in quanto anche la violazione delle norme sul procedimento di verificazione non attiene ad alcuno degli ambiti sopra richiamati e di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, dovendosi ritenere, in adesione all’orientamento di legittimità, che nemmeno la violazione dell’art. 2697 c.c., comporti violazione rientrante nel novero di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 05287 del 03/04/2012 Rv. 622205-01 e in precedenza Sez. U. n. 00564 del 14/01/2009 Rv. 606047-01).
4) A tanto consegue che l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace non poteva essere proposto e che, essendo detta statuizione mancata da parte del Tribunale, giudice dell’impugnazione, essa deve essere presa in questa sede, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perchè l’appello non poteva essere proposto.
4.1) La GPN S.r.l. è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che non poteva essere proposto, e delle spese di questo giudizio di legittimità (Cass. n. 00416 del 08/02/1968 Rv. 331418-01), liquidate come in dispositivo.
Le spese del giudizio di primo grado, che dal Tribunale erano state poste a carico della E., non sono suscettibili di ripetizione da parte della G.P.N. S.r.l. in quanto assorbite dalla cassazione della sentenza d’appello.
4.2) Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198-04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio perchè l’appello non poteva essere proposto;
condanna GPN S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in Euro 721,50, di cui Euro 91,50 per spese e di quelle di questo giudizio, che liquida in Euro 845,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge su entrambi gli importi complessivi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020