Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3266 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
D.I.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 53/20/06, depositata il 10 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 53/20/06, depositata il 10 maggio 2006, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di D.I., promotore finanziario, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
Il contribuente non si e’ costituito.
2. Il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma organizzazione e’ intrinseco alla natura stessa dell’attivita’ svolta dal promotore finanziario, riconducibile alla previsione dell’art 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 TUIR, con conseguente assoggettamento di diritto all’IRAP, appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio recentemente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l’esercizio dell’attivita’ di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque acddit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. un., n. 12111 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010