Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3115 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3115
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4 88/2 005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 15/12/2005 R.G.N. 561/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
03/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Spoleto G.L. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al suo contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. Accolta la domanda e dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato proponeva appello Poste Italiane.
La Corte d’appello di Perugia con sentenza 27.10 – 15.12.05 rigettava l’impugnazione. Erano stati, infatti, stipulati due contratti per i periodi 2.11.98 – 31.1.99 (con proroga al 27.2.99) e 1.4 – 31.5.99 per soddisfare esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione dell’azienda postale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, CCNL 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97. Essendo tali assunzioni da ritenere ammesse solo fino alla data del 30.4.98, per quelle successive il termine era illegittimamente apposto, di modo che il termine apposto al contratto decorrente dal 2.11.98 era nullo.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Non svolgeva attività difensiva la G..
Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale essa rinuncia al ricorso nei confronti della G. per intervenuta transazione in sede sindacale, di modo che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Non essendosi la dipendente difesa nel giudizio di legittimità, nulla deve disporsi in punto di spese.
PQM
LA CORTE dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010