Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3025 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7805/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
\PUGLISI VITA\, \SAMMARCO MARIA ROSA\, \NICOLO’ DEMETRIO\, \MONICO
VERONICA\, già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO
25, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO FEDERICA, rappresentati
e difesi dagli avvocati SACCO Maria Antonietta, CANNIZZARO GIUSEPPA,
FANARA CRISTINA, giusta delega a margine del controricorso e da
ultimo domiciliati d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
\MARCELLINO LUCA\, \\MARCELLINO LOREDANA\, \RUSSO GIUSEPPA\,
\GUZZARDI TERESA MARIA\, \\RUSSO GIUSEPPE\, \FICHEPAIN VALERIE\,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II N. 33, presso lo
studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che li rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
\MAGISTRO CONTENTA GRAZIELLA\;
– intimati –
avverso la sentenza n. 172/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 28/02/2006 R.G.N. 400/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega GRANOZZI GAETANO;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità per cessazione
della materia del contendere.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, e per quanto ancora qui interessa ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da Poste Italiane s.p.a. con \Vita @Puglisi\, \Maria Rosa @Sammarco\, \Nicolò Demetrio\, \Veronica @Monaco\, \Luca Salvatore @Marcellino\, \\Marcellino Loredana\, \Giuseppa @Russo\, \Guzzardi Teresa Maria\, \\Giuseppe @Russo\ e \Valerie @Fichepain\, con conseguente trasformazione per ciascuno dei medesimi lavoratori del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e condanna della società a riammettere in servizio i lavoratori e a versare loro le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;
che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui gli intimati hanno resistito con controricorso;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, i verbali delle conciliazioni concluse in sede sindacale con i predetti lavoratori, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010