Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2927 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Altopascio, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Battistoni Ferrara Franco nonchè

dall’Avv. Mario Contaldi presso il cui studio è domiciliato in Roma,

via Pierluigi da Palestrina 63 giusta Delib. G.C. 10 novembre 2004,

n. 192;

– ricorrente –

contro

Tambox CCC s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elettivamente domiciliata in Firenze via Bezzecca 7 presso

lo studio della procuratrice domiciliataria avv. Savona Maria Elena;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4.35.04, depositata in data 4.6.04, della

Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.12.09 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta dall’Avv. Gianluca Contaldi, su delega, per

conto del Comune di Altopascio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con ogni

consequenziale statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Udito il P.G. in persona del dr. Pietro Abbritti che ha concluso per

l’accoglimento del solo ultimo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con dichiarazione del 28 maggio 1996 la Tambox CCC s.r.l. denunciava, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 1996. le modificazioni intervenute rispetto alla precedente dichiarazione nel possesso di beni immobili, concernenti la variazione del valore di un complesso di fabbricati classificabili ne gruppo catastale (OMISSIS) e l’acquisizione di un terreno per il quale indicò il valore di L. 1.4500.000.000. Ritenendo insufficiente il versamento dell’imposta sia in ordine agli immobili indicati nella dichiarazione del 1996 sia in ordine a quelli risultanti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, sulla base della differenza tra imposta dovuta e tributo versato, il Comune di Altopaseio determinava il residuo debito in complessive L. 1.222.980 sulla differenza dovuta sull’acconto e L. 1.177.800 sulla differenza dovuta sul saldo oltre sanzioni ed interessi e notificava avviso di liquidazione. Avverso tale avviso, la Tambox CCC. deducendo che il Comune aveva duplicato l’imposizione sui terreni indicati con i numeri 1 e 2 negli avvisi di liquidazione;

che i terreni erano stati venduti il (OMISSIS) ad un prezzo inferiore a quello dichiarato e che era sempre possibile una rettifica delle dichiarazioni in sede contenziosa, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, la quale lo respingeva. Proponeva appello la contribuente ribadendo le tesi esposte in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva il gravame. Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi il Comune di Altopaseio ed ha depositato infine memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, si articola sotto il profilo dell'”omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 13 e si fonda sulla premessa che, non contenendo il D.Lgs. una disciplina specifica in ordine alla ritrattazione o alla rettifica della dichiarazione, deve trovare applicazione, nell’ipotesi di errore nella dichiarazione, la normativa riguardante il termine previsto per il rimborso dell’imposta erroneamente versata. Con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione e quindi domandare il rimborso di quanto, in ipotesi, versato in eccesso nel termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 4504 del 1993, art. 10 obbligo che non era stato invece assolto dalla contribuente. Ora, a fronte dell’articolata difesa del Comune, la CTR avrebbe omesso di motivare su punto.

La censura non è fondata. A riguardo, occorre premettere che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, compendiata nell’indirizzo fissato dalla sentenza S.U. n. 15063/2002, si deve certamente ritenere l’emendabilità e la ritrattabilità di ogni dichiarazione fiscale che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione. sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico”.

E ciò, in quanto ogni dichiarazione fiscale non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Del resto, un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (cfr Sez. Un. n. 15063/02, 17394/02, Cass. n. 4388/04).

La facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può essere esercitata dal contribuente, con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell’Amministrazione, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, quest’ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (Cass. n. 5361/06).

Ed è appena il caso di osservare che il principio di diritto in parola postula, comunque e indispensabilmente, l’esistenza di un errore in cui incorre il contribuente, errore che per definizione riguarda il momento della dichiarazione e non deve attenere invece ad una resipiscenza, conseguente ad una diversa, successiva, valutazione della convenienza fiscale, essendo l’ipotesi della successiva scelta, dettata dall’opportunità, di per se incompatibile sul piano logico con quella dell’errore. Tutto ciò considerato, appare pertanto di ovvia evidenza l’infondatezza della censura in esame riguardo alla denunciata violazione di legge. Considerato inoltre che i rilievi della parte ricorrente consistono, in sostanza, in una diversa interpretazione della normativa applicata senza riuscire ad individuare effettivi vizi logici nel percorso motivazionale dell’impugnata decisione, la quale al contrario appare fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria, non rimane pertanto che rigettare la censura anche in relazione alla dedotto vizio di omessa motivazione. Passando all’esame delle due successive doglianze, occorre premettere che la prima di esse viene articolata sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61 in quanto la CTR avrebbe deciso la controversia ritenendo erroneamente che il Comune avesse riconosciuto, previo annullamento degli avvisi di liquidazione emessi, l’errore della contribuente nella dichiarazione resa nel 1996. In tal modo, la CTR avrebbe omesso di considerare che il Comune si era opposto alla produzione di tali avvisi riferiti al 1997 per cui. se essi furono nondimeno acquisiti al processo, ciò avvenne irritualmente.

La censura non coglie nel segno. A riguardo, giova premettere che il giudice di appello ha motivato sul punto in contestazione nei seguenti termini: “la società appellante ha dimostrato l’errore commesso dal Comune in quanto i valori accertati per i terreni di cui ai nn. 2-3 e 4 dell’avviso erano stati complessivamente dichiarati in L. 1.450.000.000; il Comune stesso ha per l’anno 1997 riconosciuto tale errore, annullando gli avvisi di liquidazione emessi”.

Ciò posto, risulta che evidente che la CTR non fonda la sua decisione soltanto sul riconoscimento, da parte del Comune, dell’errore commesso dalla contribuente ma anche sulla dimostrazione fornita dalla contribuente in merito all’errore commesso dal Comune circa la determinazione dei valori accertati per i terreni nè inoltre accenna ai documenti che il ricorrente “ipotizza” – l’inciso “come pare” usato nel ricorso è significativo sarebbero stati, irritualmente, acquisiti agli atti del processo. Deve inoltre aggiungersi che l’apprezzamento delle risultanze processuali attiene al libero convincimento del giudice di merito onde deve ritenersi preclusa a questa Corte ogni possibilità di procedere ad un nuovo giudizio attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Passando all’esame della terza censura, va rilevato che la stessa, articolata per violazione dell’art. 112 c.p.c. si fonda invece sulla premessa che nel ricorso introduttivo la contribuente avesse prospettato un’ipotesi di duplicazione d’imposta sostenendo infatti che “Il Comune avesse duplicato l’imposizione su tre dei terreni compresi nella dichiarazione ed il Comune aveva contestato tale pretesa duplicazione. Su questo punto, la Commissione regionale non si è pronunciata in alcun modo, travisando in larga parte il thema decidendum”.

La doglianza è con tutta evidenza inammissibile dovendosi escludere ogni interesse dell’appellato Comune a far valere l’eventuale omessa pronuncia della CTR su una questione che era stata prospettata dalla sua controparte, ovvero dalla contribuente in sede di ricorso introduttivo della lite. Resta l’ultima censura, articolata sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 la quale si fonda sulla considerazione che la CTR avrebbe sbagliato quando ha posto a base della sua valutazione la circostanza che tre appezzamenti di terreno (nn. 2,3 e 4) nel 1997 “per le note vicende in presenza di rifiuti industriali …” sono stati venduti per un prezzo inferiore al valore dichiarato (L. 1.450.000.000) per il 1993, comparando erroneamente valore dei beni alla data del gennaio 1993 determinato ex art. 5 citato e prezzo dichiarato in un successivo atto di compravendita.

Tale ragione di doglianza, riportata nella sua essenzialità, merita attenzione.

Ed invero, in tema di ICI, i parametri per la determinazione del valore degli immobili sono fissati esclusivamente dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 il quale sia per i fabbricati iscritti in catasto sia per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale (OMISSIS) sia per le aree fabbricabili sia per i terreni agricoli fa espresso riferimento al valore del bene ancorato esclusivamente all’inizio dell’anno di imposizione, senza che possano influire su di esso le vicende o i mutamenti successivi. La lettera del dato normativo è di assoluta chiarezza con la conseguenza che il diverso valore riferibile agli immobili con riguardo ad anni diversi non può avere nessuna influenza sulla base imponibile e sulla determinazione del debito di imposta. A maggior ragione, non può avere rilievo alcuno il minor prezzo concordato nell’ambito di una compravendita avvenuta molti anni dopo. Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere condivisa. Il ricorso per cassazione merita accoglimento, nei limiti del motivo accolto. e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Toscana, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, e cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Toscana, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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